Docenti assunti da GPS I fascia 21/22, retrodatazione giuridica anche se accettano nuovo ruolo?

I docenti che hanno accettato un nuovo ruolo da concorso ordinario, lasciando quello ottenuto in seguito alla procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia nell’a.s. 2021/22, avranno comunque la retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021?

Assunzioni da GPS I fascia

I docenti in questione sono coloro i quali, ai sensi dell’articolo 59/4 del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/221), hanno partecipato alla procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia posto comune e di sostegno, finalizzata al ruolo [La medesima procedura straordinaria di assunzione, ricordiamolo, si è svolta per le assunzioni a.s. 2022/23 per i soli posti di sostegno].

I succitati aspiranti, ai fini dell’immissione in ruolo, hanno seguito il seguente percorso:

  • incarico a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che hanno superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato.

I docenti interessati, dunque, hanno concluso il sopra descritto percorso al termine dell’a.s. 2021/22 e sono stati assunti e confermati in ruolo nel 2022/23, con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (a tempo determinato).

Quesito

Così ci scrivono in redazione:

Siamo un gruppo di docenti vincitori lo scorso anno scolastico della procedura di assunzione ex art.59 c.4. Essendo contemporaneamente anche vincitori di procedura di assunzione da concorso ordinario, all’inizio del corrente anno scolastico abbiamo rinunciato al ruolo precedente che avrebbe dato diritto alla retrodatazione della nomina al 1 settembre 2021 e abbiamo accettato il nuovo ruolo da concorso ordinario. Avendo già positivamente concluso il percorso di formazione e prova, il MIUR ha decretato con nota protocollata in data 15 novembre 2022, la validità dello stesso facendoci rientrare nella categoria dei passaggi di cattedra nello stesso grado di scuola. I nostri dubbi sono due: Il decreto di conferma in ruolo deve essere emesso dal precedente o dal nuovo dirigente scolastico? Rientrando nella categoria dei passaggi di cattedra formalmente saremo considerati in ruolo dal 1 settembre 2021 o dal 1 settembre 2022?

Rispondiamo alle due domande poste dal suddetto gruppo di docenti.

D1. Il decreto di conferma in ruolo deve essere emesso dal precedente o dal nuovo dirigente scolastico?

R2. Il decreto di conferma in ruolo è emesso dal dirigente scolastico “precedente”, ossia quello della scuola in cui è stato svolto il servizio a tempo determinato e il periodo di formazione e prova, come leggiamo nel DM 242/2021 (che disciplina la suddetta procedura straordinaria di  assunzione da GPS I fascia):

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

D’altra parte non può essere diversamente, in quanto il decreto di conferma in ruolo va emesso dal dirigente che ha seguito e valutato il periodo di formazione e prova. Aggiungiamo, inoltre, che il predetto decreto, al momento della nuova immissione in ruolo a.s. 2022/23, era stato già emanato, in quanto le procedure di valutazione dell’anno di prova devono concludersi entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento (come si legge nei decreti che hanno disciplinato – sino allo scorso anno scolastico – l’anno di prova dei docenti in questione e degli altri docenti interessati, ossia il DM 310/2021 e il DM 850/2015).

D2. Rientrando nella categoria dei passaggi di cattedra formalmente saremo considerati in ruolo dal 1 settembre 2021 o dal 1 settembre 2022?

R2. Considerato che gli assunti dalla procedura straordinaria a.s. 2021/22, nel momento in cui hanno accettato (nel mese di agosto – settembre u.s.) una nuova immissione in ruolo, erano stati già confermati in ruolo (come detto nella risposta precedente) con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021, gli stessi dovrebbero essere considerati di ruolo dalla predetta data (1° settembre 2021). La stessa nota del 15 novembre 2022, citata dai nostri lettori e relativa al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, sembrerebbe confermare quanto detto, equiparando la situazione dei docenti in questione a quella di coloro che ottengono il passaggio di cattedra nello stesso grado di istruzione.

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, 2022-12-20 10:19:00, I docenti assunti da GPS I fascia, se accettano un nuovo ruolo da concorso ordinario, avranno comunque la retrodatazione al 01/09/2021?, Orizzonte Scuola Notizie

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