Docente tutor e orientatore: lavoro e formazione vanno valorizzati, le RISPOSTE ai quesiti per capire chi può essere nominato e perché

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Docente tutor e orientatore: continuano ad arrivare al nostro indirizzo [email protected] numerosi quesiti e interventi su questo argomento, che è centrale nei collegi docenti in corso durante queste settimane. Le scuole che non lo hanno ancora fatto stabiliscono infatti i criteri di nomina tra i docenti che hanno partecipato alla formazione, i Dirigenti preparano i documenti appositi. Non mancano confusione e incertezza, a volte immotivata a nostro parere.

Abbiamo già avuto modo di rispondere ad alcuni quesiti grazie alla consulenza attivata dal sindacato ANIEF

In particolare

  • La formazione di 20 ore proposta da INDIRE ha riguardato anche il biennio della secondaria di secondo grado. Perché?
  • Quando si conoscerà il compenso per coloro che accettano la nomina di docente tutor/orientatore?
  • Un docente con cattedra oraria esterna può ricoprire il ruolo di docente tutor/orientatore su più scuole?
  • Può un docente di sole classi del biennio iniziale della secondaria di secondo grado essere nominato docente tutor/orientatore per quest’anno?
  • Quali sono le novità previste nell’ipotesi di CCNL 2019-21 per il docente tutor/orientatore?
  • I docenti tutor/orientatore avranno un punteggio aggiuntivo per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto? Potranno utilizzare tale punteggio aggiuntivo già nel 2024/25?
  • Il docente orientatore dovrà occuparsi anche della progettazione delle 30 ore di potenziamento formativo per le classi del biennio?
  • La figura del docente tutor sostituisce quella del docente tutor per il PCTO?
  • Qualora i due ruoli di tutor/orientatore e tutor del PCTO dovessero spettare ad uno stesso docente, i due compensi si possono cumulare?
  • Il docente tutor coordina un gruppo di circa 30 – 50 studenti. Se il numero dovesse scendere nel corso dell’anno scolastico per abbandono scolastico o altro, il compenso subirà una decurtazione?
  • Negli istituti professionali l’e-portfolio sostituisce il PFI?
  • Il docente tutor può incontrare gli alunni per la compilazione dell’e-portfolio durante le ore curricolari? Tutto ciò non sarà a discapito delle normali attività?

Leggi le risposte

Ulteriori quesiti

1) Dato che il Decreto non prevede compensi per i Tutor del biennio delle superiori, è possibile prevedere nel piano annuale di ogni consiglio di classe le 30 ore di orientamento senza procedere alla nomina di un tutor?
Capisce anche lei che la disparità di trattamento economico fra tutor del biennio e tutor del triennio, porterà a far sì che nessun docente accetti l’incarico per le classi del biennio.

R. Concordiamo, non devono esistere incarichi aggiuntivi che non abbiano anche una specifica retribuzione, seppure simbolica e probabilmente non corrispondente al carico di lavoro.

2) Può il docente orientatore ricoprire anche la carica di tutor? Mi è stato chiesto perché il carico di lavoro del docente orientatore, a quanto pare vero promotore dell’avvio della riforma, saranno probabilmente più gravose di quelle dei singoli tutor, a fronte di un compenso decisamente più basso (meno della metà)

R. Su questo si è espresso in maniera negativa il Ministero con la FAQ n. 9 

Uno stesso docente può essere nominato sia docente tutor che docente orientatore?
In base a quanto previsto dalle Linee guida per l’Orientamento, adottate con DM n. 328 del 22 dicembre 2022, al punto 8.3, il docente tutor potrà essere supportato nello svolgimento delle proprie mansioni dalla figura individuata al punto 10.2, ovvero il docente orientatore. Ciò premesso, in via ordinaria è previsto che le due figure siano ricoperte da due docenti distinti.

3) sono un’ insegnante della scuola secondaria di secondo grado che ha fatto la formazione per diventare tutor scolastico. Mi chiedevo se un docente in regime di part time può assumere tale incarico.

Su questo punto ci sono numerosi quesiti e nessuna risposta definitiva. Noi propendiamo per una risposta affermativa, in analogia a quanto abbiamo sempre sostenuto per la nomina a funzione strumentale.

L’articolo 39 del CCNL/2007 stabilisce al comma 8:

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo

Dunque vi è la specificazione “aggiuntive di insegnamento”; nessuna modifica in tal senso nel CCNL 2016/18 né nell’Ipotesi di Contratto stipulata lo scorso 14 luglio.

I docenti in regime di part-time non sono a priori esclusi nè da specifici incarichi, in quanto non esiste un elenco al riguardo, né da attività pagate con il Fondo di Istituto.

Bisogna quindi soffermarsi sulla semantica della parola “continuativo” e sul fatto che il Contratto non parla di attività aggiuntive in generale, ma di attività aggiuntive di insegnamento.

Pertanto il docente part-time non può svolgere

  • supplenza su spezzone pari o inferiore alle 6 ore, assegnate all’interno dell’organico prima di scorrere le graduatorie
  • Attività di avviamento alla pratica sportiva;
  • Attività aggiuntive di insegnamento previste nel PTOF che abbiano una durata semestrale o annuale.

Vi sono invece attività aggiuntive di insegnamento di natura occasionale, quali

  • Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti
  • Corsi di recupero per un tot ore e in un periodo di tempo circoscritto.

Coordinatori di classe e funzioni strumentali

I docenti in part-time possono svolgere il ruolo di coordinatori di classe e di funzioni strumentali in quanto esse non sono attività aggiuntive di insegnamento ma attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.

Ad ogni modo nel caso in particolare dell FF.SS, è possibile che il DS faccia presente la questione in collegio e quest’ultimo, come previsto dalla Legge, deliberi criteri di attribuzione, numero e destinatari delle funzioni strumentali, inserendo o meno un paragrafetto che esplichi le eventuali incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico di FS e l’essere in regime di Part-Time.

Allo stesso modo a nostro parere si deve procedere per la nomina a tutor. Se la nomina è “obbligata” perché non ci sono altre candidature concorrenti, a nostro parere c’è poco da discutere. Se vi sono più docenti che vorrebbero ricoprire il ruolo allora si può demandare al collegio docenti una decisione in tal senso, fermo restando il principio di valorizzazione del lavoro dei docenti.

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È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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