Docente neoassunto posto comune rimanda anno di prova: il prossimo anno potrà svolgerlo su sostegno in assegnazione provvisoria?

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Il docente neoassunto in ruolo su posto comune svolge l’anno di prova su tale tipologia di posto. Possibile svolgerlo su sostegno nel medesimo grado di istruzione?

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono entrata di ruolo quest’anno, da concorso ordinario, con contratto a tempo indeterminato , su primaria posto comune. Ho rimandato l’anno di prova al prossimo anno (sono in congedo). L’anno prossimo proverò a chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale (ho un bimbo di sei anni) utilizzando la specializzazione su sostegno primaria. La mia domanda è se potrò svolgere l’anno di prova anche se sarò su sostegno. Cordiali saluti

Stando all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 (che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017), i neoassunti dall’a.s. 2023/24 sono tenuti a restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova; durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, a condizione di aver superato l’anno di prova (tale disposizione è stata introdotta dall’art. 3/3 del DM 183/2023). Sono esclusi dal vincolo i docenti in sovrannumero o esubero nonché i docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Sulla base della disposizione sopra illustrata, la lettrice non potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (ma solo provinciale), tuttavia dovrebbe poterlo fare grazie alla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva, affinché entri in vigore), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92. Attendiamo comunque che la disposizione dell’Ipotesi di CCNL sia declinata nel prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Chiarito ciò, rispondiamo al quesito, ossia se la lettrice possa svolgere l’anno di prova su posto di sostegno scuola primaria, pur essendo titolare su posto comune sempre alla primaria. Già da quanto detto sopra si potrebbe desumere che non è possibile: nel D.lgs. 59/2017 (cui rinvia l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94), infatti, è previsto che il docente deve restare nella scuola di assunzione, ove svolge l’anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso. La ratio della legge sembra essere collegate alle disposizioni di cui al DM 226/2022 (che disciplina l’anno di prova), in quanto la medesima (legge) prevede che il neoassunto resti per tre anni, compreso l’anno di prova, nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per cui il predetto anno non può che svolgersi nel tipo di posto di immissione in ruolo (è pur vero, però, che si può ottenere l’assegnazione provvisoria provinciale). Se tale disposizione potrebbe far sorgere qualche dubbio in merito, lo stesso è chiarito dal DM 226/2022 (che disciplina l’anno di prova) e dalle indicazioni fornite da alcuni USR, secondo cui l’anno di prova va svolto sulla classe di concorso/tipo di posto di immissione in ruolo e non più in una classe di concorso affine ovvero su una diversa tipologia di posto, sebbene del medesimo grado di istruzione di titolarità dell’interessato. Tale possibilità era contemplata dal DM n. 850/2015 ma non è stata più ripresa dal subentrante DM n. 226/2022, anche perché la stessa aveva un preciso limite temporale: Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016 …  Le classi di concorso, come sappiamo, sono state ridefinite (razionalizzate e accorpate) con il successivo DPR n. 19/2016 (poi modificato dal DM 259/2017) e l’a.s. 2015/16 è stato superato, per cui le disposizioni succitate non state riprese dal DM 226/2022.

Pertanto, il docente immesso in ruolo su classe di concorso deve prestare servizio nella medesima classe di concorso di immissione in ruoloai fini dello svolgimento dell’anno di prova. Indicazioni in merito sono state fornite anche dall’USR Piemonte:

Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorsoil DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegnoPertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile. 

Quanto detto, salvo nuovi interventi ministeriali in materia.

Docenti tenuti a svolgere l’anno di prova

Ricordiamo che sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio di ruolo, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel medesimo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova

Non devono svolgere l’anno di prova:

  • i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo, nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • i docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Articolazione anno prova

Il percorso formativo prevede 4 distinte fasi:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
  2. laboratori formativi/visite a scuole innovative (12 ore);
  3. peer to peer ed osservazione in classe (12 ore);
  4. formazione online (20 ore).

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Le risposte ai quesiti

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