Docente assunto in ruolo primaria due volte: da GaE e concorso straordinario. Da quale graduatoria deve essere cancellato

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Un docente immesso in ruolo nell’a.s. 2017/18 non deve essere cancellato da nessuna graduatoria, a meno che non sia stato assunto nuovamente a tempo indeterminato nel 2020/21.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente che è stata depennata dalle GPS. Non capisco perché mi viene tolto il diritto di essere depennata dalla seconda fascia GPS sulle classi di concorso A048 e A049, quando potevano solo escludermi solo dalla prima fascia sulla classe di concorso EEEE dove sono entrata di ruolo per 2 volte, da GAE avendo superato anno di prova già nell’anno a.s.2018/19 (immessa nel 107/18) e poi riammessa in ruolo da concorso straordinario. Potete darmi delucidazioni?

La cancellazione dalla graduatoria (nel caso in esame dalla GaE), relativa alla classe di concorso/posto di assunzione in ruolo, è corretta in quanto non è possibile – per i docenti di ruolo – accettare supplenze per la stessa classe di concorso/posto di titolarità (ai sensi sia dell’art. 36 del CCNL 2007 che dell’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, quando la stessa sarà vigente).

Nel caso della lettrice (come si presume dal quesito), però, si sarebbe potuta applicare la deroga di cui all’OM n. 112/2022 (e anche alla precedente OM n. 60/2020) e relativa ai docenti GaE infanzia/primaria assunti in ruolo con riserva (vicenda diplomati magistrale): per tali docenti, infatti, l’articolo 16 della succitata OM n. 112/2022 ha disposto che gli stessi potessero inserirsi con riserva in prima fascia GPS per lo stesso posto di titolarità (immissione in ruolo) e che il predetto inserimento divenisse effettivo (quindi con possibilità di ottenere supplenze), in caso di esito negativo del contenzioso, ossia di decadenza dal ruolo con riserva. Abbiamo detto “si sarebbe potuta applicare la deroga … “, in quanto nel caso specifico, una volta assunta dal concorso straordinario, la lettrice ( e tutti gli assunti dal predetto concorso) doveva essere cancellata da ogni altra eventuale graduatoria del concorso straordinario, dalle GaE e dalle graduatorie di istituto (non sono citate le GPS, in quanto non ancora costituite; sono infatti “nate” nel 2020) . Ciò spiega anche la cancellazione dalla seconda fascia delle GPS A-48 e A-49, ai sensi dell’ art. 4, comma 1-decies, del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, come richiamate nel DM del 17 ottobre 2018, al cui articolo 10/ 7 leggiamo quanto segue: 

L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-decies, del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In definitiva, i docenti assunti dal concorso straordinario in esame (disciplinato dalle succitate disposizioni), una volta assunti in ruolo, sono cancellati dalle altre graduatorie di incisione del concorso n esame, nonché dalle GaE  e dalle graduatorie di istituto (le GPS, come detto, considerato che le stesse all’epoca non erano state ancora costituite, non sono citate).

Pertanto, la cancellazione della lettrice è stata effettuata sulla base della sopra riportata disposizione normativa.

Ricordiamo però che, se la prossima OM che disciplinerà l’aggiornamento delle GPS rimarrà la stessa (per quel che ci interessa), la nostra lettrice potrà nuovamente inserirsi in GPS A-48 e A-49: ad oggi, infatti, non è vietato l’inserimento dei docenti di ruolo, anche cancellati.

A parere di chi scrive, inoltre, stante la normativa vigente, se ancora di ruolo nella primaria con riserva, potrebbe inoltre iscriversi nelle GPS prima fascia EEEE.

Quanto alla nuova disposizione relativa alla cancellazione dalla graduatorie di assunzione, leggi qui.

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