DL 221 convertito in legge. Il riepilogo delle misure scuola, dal green pass all’obbligo vaccinale

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Il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” è stato convertito in legge 11 del 18 febbraio 2022 ed entrato in Gazzetta ufficiale. A seguire riportiamo un riepilogo effettuato dal sindacato Flc Cgil.
Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il regime di autosorveglianza e non di quarantena precauzionale. L’autosorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.
L’autosorveglianza consiste nell’obbligo:
Ricordiamo che per l’applicazione del regime di autosorveglianza nell’ambito dei servizi educativi e nell’ambito scolastico, si applica l’articolo 6 del Decreto Legge 5/22 attualmente in fase di conversione alle Camere.
Criteri e modalità per i casi di isolamento, per aver contratto il virus, o di quarantena precauzionale, sono definiti con circolare del Ministero della Salute.
La cessazione dell’isolamento e della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.
A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesiLa norma va tuttavia coordinata con quanto previsto dall’art. 1 del DL 5/22. Pertanto la certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di
Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei casi di
Introdotte per legge le definizioni di green pass base e green pass rafforzato.
È in possesso sia del green pass rafforzato che di quello base colui/colei che si trovi in uno dei casi di seguito elencati
È in possesso del solo green pass base colui/colei che ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Green pass base
Fino al 31 marzo e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa, è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base
Green pass rafforzato
Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il possesso e l’esibizione del green pass rafforzato
Ricordiamo che il DL 5/12 ha introdotto alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato. Infatti è sufficiente il green pass base per gli spostamenti
Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base. Ricordiamo che tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il rispetto di tali norme è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l’apposita applicazione mobile prevista dall’articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Nei casi in cui il green pass base non sia stato generato e non sia stata rilasciato  in formato cartaceo o digitale, l’interessato può presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal proprio medico di medicina generale.
Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività
Il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022” istituito dal decreto legge 73/21 può essere utilizzato anche per l’acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria.
Ricordiamo che il decreto-legge 4/22, in corso di conversione da parte del Parlamento, ha incrementato tale Fondo di 45,22 milioni di euro per il 2022.
Entro il 20 marzo 2022 è previsto l’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della salute e di concerto con il Ministro dell’istruzione) che deve definire
Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per lavoratori fragili si intendono
Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l’anno 2022.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.  Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.
Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.
Ricordiamo che
Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce dl questi benefici sono stati stanziati per il 2022 7,6 milioni di euro.
Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative alle seguenti disposizioni:
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