Congedo per malattia del figlio: quanti giorni, retribuzione, limite

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

All’interno del suddetto decreto è disciplinata la fruizione del congedo per malattia del figlio.

Cosa s’intende con  “congedo per malattia del figlio”?

Il concetto di malattia, è relativo a un evento che dà diritto al congedo per malattia del bambino.

Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 79 del 29 dicembre del 1976: Per malattia del bambino deve intendersi la modificazione peggiorativa dello stato di salute e più precisamente una qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali.

I permessi per malattia del figlio spettano sia in caso di malattia, che durante la convalescenza del figlio.

I permessi non spettano invece in caso di assenza per visita specialistica del figlio.

A chi spetta questo congedo

L’astensione facoltativa dal lavoro per malattia del figlio, spetta a tutto il personale in servizio, sia Docente che ATA, con contratto sia a tempo determinato (anche supplenza breve) che a tempo indeterminato, con uguali diritti, per il personale Docente o ATA assunto a tempo determinato i diritti sono fruibili nei limiti della durata della nomina.

L`art. 47 del D. L. vo n. 151/2001, ai commi 1 e 2, dispone che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto a fruire di congedi per la malattia di ciascun figlio di età non superiore agli otto anni.

Fruizione e compatibilità con altri congedi

Diversamente da ciò che avviene con il congedo parentale che può essere fruito contemporaneamente da madre e padre (anche per lo stesso figlio), non è possibile che padre e madre fruiscano contemporaneamente dei congedi per malattia del figlio, il decreto 151/2001 prevede espressamente l’alternatività tra i genitori e non è neanche possibile che un genitore fruisca di un congedo per malattia del figlio contemporaneamente al congedo parentale.

Il dipendente deve comunicare tempestivamente non oltre l’inizio dell’orario di lavoro l’assenza per malattia del figlio.

Il congedo per malattia del figlio deve essere fruito alternativamente dai due genitori, potranno godere del congedo di malattia del figlio nel medesimo giorno, qualora si tratti di figli differenti.
Necessario il certificato di malattia telematico o cartaceo del medico curante, di un pediatra o di un medico specialista, oltre ad un’autocertificazione da presentare al datore di lavoro in cui è necessario indicare che l’altro genitore non sta fruendo per lo stesso figlio e per lo stesso periodo dello stesso congedo, non è necessario che nel certificato sia indicata la diagnosi.

Il comma 5 dell’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001 dispone che ai congedi per malattia del figlio, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede il congedo per malattia del bambino, pertanto, non è soggetto a controlli fiscali né ha l’obbligo di rispettare fasce orarie di controllo. Sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età di vita del bambino

Art. 12 comma 5 del CCNL/2007

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie
di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Il congedo può essere fruito già nel corso del primo anno di vita del bambino successivamente al periodo di astensione, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

La norma prevede che siano riconosciuti alle lavoratrici madri e, in alternativa, ai lavoratori padri, per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni del medesimo, 30 giorni di assenza retribuita, computati complessivamente per entrambi i genitori e si calcolano fino al giorno del 3° compleanno compreso, dopo la fruizione del periodo di congedo di
maternità o di paternità obbligatoria.

I 30 giorni interamente retribuiti sono computati con riferimento agli anni di vita del bambino sono fruibili per ciascun anno di vita del bambino per ogni anno scolastico o solare, può quindi verificarsi che nello stesso anno scolastico i genitori potrebbero avere a disposizione 60 giorni di congedo retribuito.

Ipotizziamo, infatti, che il figlio sia nato il 20 ottobre 2021, i 30 giorni retribuiti nel primo anno di vita sono validi fino al 20 ottobre 2022 (compreso), sarà possibile ad esempio, prendere nello stesso anno scolastico 60 giorni di malattia del bambino, 30 giorni a novembre e 30 giorni a gennaio.

Dopo il terzo anno di vita del bambino e fino agli 8 anni di età, a ciascun genitore sono riconosciuti, sempre alternativamente, 5 giorni lavorativi l’anno non retribuiti, per gli episodi di malattia di ogni figlio di età compresa fra i quattro e gli otto anni.

È possibile che all’interno dello stesso anno scolastico o solare si possa fruire sia dei 30 giorni, sia degli eventuali ulteriori 5 giorni dal giorno successivo al terzo compleanno, da fruire sempre
alternativamente o il padre o la madre per un massimo di giorni 5.

A differenza dei periodi senza limite fino ai tre anni di età del bambino, la norma specifica che durante la fruizione dei cinque giorni di assenza non sono quindi conteggiati gli eventuali giorni
non lavorativi o festivi ricadenti all’interno del periodo di assenza.

Fruizione e compatibilità con altri congedi

Fino ai tre anni di età del bambino il congedo per la malattia del figlio può essere fruito senza alcun limite.

In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, i periodi di congedo spettanti sono raddoppiati.

I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo per la malattia del figlio.

È consentita la sospensione del congedo parentale in caso di malattia del figlio, ed è possibile interrompere il godimento delle ferie se si verificasse una malattia del figlio o un ricovero
ospedaliero del bambino.

Diritto alla fruizione del congedo per malattia del figlio

Il congedo per malattia del figlio deve sempre essere fruito alternativamente dai due genitori. Ciò significa che i due genitori non potranno fruire del congedo di malattia del figlio nel medesimo giorno, salvo quando si tratti di figli differenti.
Nella domanda del congedo è necessario indicare le proprie generalità e bisogna dichiarare che l’altro genitore non sta fruendo per lo stesso figlio e per lo stesso periodo dello stesso congedo.

Nel caso di più figli di età inferiore agli 8 anni, i due genitori potranno però fruire del congedo per malattia dei due diversi figli, anche negli spessi periodi. È sempre necessario presentare il
certificato di malattia telematico o cartaceo del medico curante, insieme all’autocertificazione.

Va precisato che il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, comma 6 dell’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001.

Il congedo per malattia del figlio non è possibile richiederlo a ore ma solo a giorni.

Computo del sabato e della domenica

I periodi di assenza di congedo per malattia del figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.

Qualora il lavoratore usufruisca della malattia del bambino senza rientrare effettivamente al lavoro, e poi usufruisca nuovamente di un ulteriore periodo di malattia, i giorni compresi nei due periodi (sabato eo domenica) dovranno essere considerati come congedo per malattia del bambino, durante la fruizione dei cinque giorni di assenza non vengono conteggiati i giorni non
lavorativi o festivi ricadenti all’interno del periodo di assenza.

Adozioni e affidamenti

Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni e gli affidamenti, il limite di età, di 3 anni è elevato a 6 anni.

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età superiore ai 6 anni, spetta, spetta il permesso, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, tra i sei e i dodici anni di età per un periodo massimo di 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore, alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino

È possibile assentarsi allo stesso titolo (fino al compimento del terzo anno di età del figlio, senza alcun limite di giorni), eccedenti il limite suddetto dei 30 giorni, sono senza assegni, ma ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio.

I periodi di congedo per la malattia del figlio prevedono la contribuzione figurativa dei 30 giorni retribuiti, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. La contribuzione figurativa è
accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

I 5 giorni, usufruiti in seguito al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, non sono retribuiti, ma dovranno comunque essere considerati “effettivo servizio” sia per il personale assunto a tempo determinato e indeterminato, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.

I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come
valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Sanzioni per il datore di lavoro

Il Dirigente Scolastico, non può negare o interrompere il godimento da parte del dipendente del periodo di congedo richiesto, non si tratta di assenze che debbano essere concesse ma solo
autorizzate. L’inosservanza dell’obbligo di concessione dei permessi per malattia del figlio è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

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