Congedo papà insegnante, comunicazione al dirigente scolastico almeno 5 giorni prima. Serve autocertificazione

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Nuove norme sul congedo obbligatorio per i papà. Il congedo è fruibile dai due mesi mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita e si applica esclusivamente agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022.

Un lettor ci scrive:

Buongiorno redazione, sono un insegnante di ruolo A041. Ho una bambina di due mesi e sono entrato in confusione con le ultime norme sul congedo papà. Quanto tempo prima devo richiederlo qualora ne avessi bisogno? Cosa devo presentare e a chi? Distinti saluti

Il lettore deve comunicare in forma scritta al dirigente scolastico i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve segnalare alla scuola la data presunta del parto con autocertificazione.
Se la fruizione del congedo è dopo la nascita del figlio, il lavoratore deve segnalare alla scuola la data di nascita del figlio con autocertificazione.

Il caso che riguarda il quesito posto è il secondo: l’insegnante deve quindi segnalare alla scuola la data di nascita della bambina con l’autocertificazione.

Ricordiamo che si ha diritto ad un periodo di 10 giorni lavorativi.

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