Conferimento supplenze su posti part-time, le indicazioni per la.s. 2023/24

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La circolare annuale per le supplenze a.s. 2023/24 contiene anche indicazioni per il conferimento di contratti a tempo determinato su posti part-time.

Ricordiamo infatti che il CCNL 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per il personale docente ed educativo, l’art. 25, comma 6, così dispone:

  1. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

Per il personale ATA invece il riferimento è l’art. 44, comma 8:

  1. L’assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

Il successivo art. 58, sempre relativamente al personale ATA, spiega nel dettaglio le regole che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nella circolare sulle supplenze, il Ministero ricorda che le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

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