Concorso ordinario infanzia e primaria: saranno considerate valide entrambe le risposte del quesito errato

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Abbiamo già dato notizia in un precedente articolo di un errore nella risposta ad un quesito del concorso ordinario infanzia e primaria.
Come già da noi riportato, la FLCG CGIL ha avanzato al Ministero la proposta di integrare l’ammissione alla prova orale del concorso a tutti coloro che hanno raggiunto il punteggio di 68 punti, senza penalizzare chi ha raggiunto quota 70/100 grazie ai punti assegnati dal quesito in questione.
Ora, sempre la FLC CGIL ha informato della comunicazione del Capo Dipartimento che conferma che il Ministero, su indicazione dello stesso Comitato Scientifico Nazionale, valuterà come corrette entrambe le risposte che richiamano le misure dispensative e compensative (mentre rimangono chiaramente errate le altre due opzioni).
La domanda, ricordiamo, era la seguente:
Assegnare maggiore tempo per svolgere un’attività ad un alunno con DSA o con BES può definirsi una misura:
In un primo momento la commissione nazionale incaricata di redigere i quesiti del concorso ha valutato come corretta la risposta “compensativa”.
Alcuni docenti, che avevano risposto “dispensativa” ed erano stati esclusi dall’ammissione all’orale in quanto avevano conseguito un voto pari a 68/100, hanno mosso dei rilievi sul quesito, appellandosi alle indicazioni fornite dal Ministro con le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. In questo documento infatti i tempi aggiuntivi vengono ricompresi tra le misure dispensative.
A seguito di queste segnalazioni la Commissione Nazionale ha rivisto la propria valutazione sulla risposta corretta e il Ministero ha così emanato la nota n. 7699 del 22 febbraio 2022, con cui ha dato indicazioni di ricalcolare il punteggio per tutti i candidati.
Com’era immaginabile, la notifica del ricalcolo ha generato molta preoccupazione nei candidati ammessi all’orale con il punteggio minimo.
Per tale ragione, il Sindacato ha chiesto l’adozione di soluzioni che non penalizzassero i colleghi coinvolti nel concorso, in quanto l’errore non è imputabile a loro.
Infatti, la formulazione del quesito poteva dare adito a errore, come rilevato dai docenti penalizzati dal ricalcolo dei punteggi, che hanno segnalato come lo stesso INVALSI avesse fatto riferimento ai tempi aggiuntivi concessi per le prove come a “misure compensative”.

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