Carta 500 euro anche ai precari: per garantirla a tutti anche nel 2024 servono 30 milioni. Senza fondi sarà ridotta. Ecco tutte le cifre

Il decreto “Salva-Infrazioni” è ora al Senato, in mano alla Commissione 4a, dedicata alle Politiche dell’Unione europea. All’istruzione vengono assegnati due articoli chiave, il 14 e il 15, che mirano a evitare dispute sulla ricostruzione di carriera per gli anni pre-ruolo e sulla card del docente.

L’articolo 15 mira a prolungare per il 2023 il bonus 500 euro. precedentemente introdotta con la legge “Buona Scuola”. Questa estensione riguarderà anche i docenti non di ruolo con contratto di supplenza annuale. Il numero di insegnanti interessati è notevole, con 67.497 docenti impiegati fino al 31 agosto e 16.470 insegnanti di religione considerati equivalenti. L’insieme totale dei beneficiari passerà da 710 mila a poco più di 790 mila. Il costo del provvedimento sarà di circa 42 milioni di euro, coperti da 10,9 milioni di euro di risparmi.

È ragionevole ipotizzare che la card continui a essere erogata ai supplenti anche oltre il 2023, considerando la procedura di infrazione aperta dalla Unione europea. La platea di beneficiari, dunque, dovrà continuare a comprenderli e quindi le risorse al momento stanziate per l’anno scolastico 2023/2024, il primo investito dai tagli del dl 36/2022, sarebbero sufficienti per erogare una card pari a circa 460 euro; mentre a decorrere dall’anno scolastico successivo, quando interverrà un ulteriore taglio, questa sarebbe ulteriormente ridotta a circa 420 euro.

Per mantenere il valore attuale di 500 euro, saranno necessari ulteriori fondi, stimati in 30 milioni per il 2024 e 61 milioni a partire dal 2025. Un’estensione ipotetica della card a tutti i docenti necessiterebbe di altri 80 milioni a partire dal 2024. La futura legge di bilancio avrà un ruolo cruciale nel determinare l’effettivo impatto di queste misure.

La relazione illustrativa dell’Ufficio Studi del Senato

Come anticipato, la disposizione in commento, per l’anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, comma 121, primo periodo, della L. 107/2015, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Corrispondentemente, per tali finalità, l’apposita autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 123, della medesima L. 107/2015 viene incrementata di 10,9 milioni per il 2023. Le relative coperture sono individuate dall’art. 26 del decreto-legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora MIM), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

In base all’art. 1, comma 122, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora MIM) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

In sede attuativa, è stato adottato il DPCM 28 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

Infine, secondo il comma 123, per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015.

Per i necessari approfondimenti, cfr. il dossier e il tema dedicati predisposti dal Servizio studi nonché l’apposita pagina del Ministero.

L’intervento del legislatore – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – è volto ad adattare l’ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450-21, a definizione di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La pronuncia ha ritenuto non compatibile con il diritto eurounitario – e in particolare, con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la limitazione del beneficio (finanziario) della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.

In particolare, il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 16 luglio 2021, nell’ambito di una controversia instaurata da una docente a tempo determinato nei confronti del Ministero dell’istruzione, ha investito la Corte di giustizia della questione pregiudiziale d’interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, al fine di sapere se essi, nella loro portata così come ricostruita dal giudice europeo, ostino a una norma nazionale quale quella prevista dall’art. 1, comma 121, primo periodo, della L. 107/2015, che accorda il beneficio economico ai soli docenti di ruolo e non anche agli altri.

La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 stabilisce quanto segue: «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La clausola 6 dell’accordo quadro, intitolata «Informazione e possibilità di impiego», al punto 2, prevede invece che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale».

Per quanto qui interessa, la Corte ha rilevato come «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Muovendo da questa premessa, ha osservato come «dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione di UC [la ricorrente] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall’altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale». Secondo una giurisprudenza costante della Corte, «la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Sennonché «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».

All’esito del giudizio, la Corte ha dunque così statuito: «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza».

La relazione tecnica, oltre ai profili finanziari, aiuta a comprendere l’ambito di applicazione e la portata esatta dell’intervento.

Nel rinviare alla lettura del documento, si evidenzia qui come esso, nel prevedere l’estensione per l’anno 2023 del riconoscimento della carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, «prende in considerazione solo la tipologia di posti che fanno parte dell’organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto continuativo di durata annuale che copre l’intero anno scolastico», e dunque i «soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali».

Con riguardo all’estensione della platea degli interessati, la relazione tecnica precisa ancora come la disposizione «estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di 41.983.500 (83.967 x 500 €) euro per l’erogazione della carta. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384. Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario».

Infine, per quanto attiene alla quantificazione delle risorse, la tabella 3 della relazione tecnica, dando conto del nuovo numero di beneficiari, stima in 10,9 mln di euro le risorse aggiuntive da stanziare.

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