Assunzioni straordinarie da GPS sostegno, via vincolo triennale neoassunti 2022, accesso a TFA sostegno con tre anni di servizio. BOZZA Decreto PA

Spread the love

Novità in arrivo sul fronte del reclutamento. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c’è anche la scuola nel Decreto PA che dovrebbe essere approvato alle 17:30 dal Consiglio dei Ministri. Ecco l’ultima bozza di provvedimento al vaglio del governo.

Art. 5

“5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 11.

7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

9. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

10. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

11. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

12. Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.

13. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; b) il comma 3-bis è abrogato.

In sintesi 

Assunzioni straordinarie da GPS sostegno anche per l’anno scolastico 2023/24

Il decreto interviene per sanare il gap di assunzioni su posti di sostegno, che ogni anno rimangono vacanti.  Se il testo venisse approvato, dopo la fase ordinaria (50% GaE e 50% concorsi) si procederebbe all’attribuzione dei posti ancora vacanti di sostegno scorrendo la prima fascia delle GPS sostegno ed eventualmente gli elenchi aggiuntivi che si costituiranno con la domanda da presentare entro il 27 aprile, per chi conseguirà il titolo entro il prossimo 30 giugno. Lo scorrimento avverrebbe sulla provincia di inclusione.

“In via straordinaria, solo per l’anno scolastico 2023-24, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.

La norma stabilisce ancora che “il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

La norma prevede, inoltre che “a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova”.

Norma sciogli vincoli

La norma potrebbe prevedere anche una prima risposta al blocco triennale nella provincia di assunzione per i neoassunti 2022, da sottoporre comunque al vaglio dell’Europa.

TFA sostegno: accesso senza selezioni per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque

Rispetto alla norma inserita nel DL 36/22 verrebbe cancellata l’espressione “abilitazione all’insegnamento”, lasciando quindi titolo di studio + servizio.

Pacifico (Anief): “Se fosse confermato il testo, noi lo bocciamo”

“Se fosse confermato il testo, noi lo bocciamo perché sarebbe peggiorativo della precedente gestione della fase transitoria e porterebbe il sindacato a chiedere un intervento del Parlamento per emendare profondamente la norma e onorare l’accordo siglato il mese scorso tra ministero e parti sociali”. Così, in una nota, il presidente di Anief, Marcello Pacifico.

NOTA BENE Il testo pubblicato è, al momento, una bozza. Quanto scritto nel documento potrebbe, dunque, subire variazioni.

Leggi anche

Supplenze e ruoli 2023: possibili assunzioni da GPS sostegno, abilitazioni estere in coda alle graduatorie. NOVITÀ dalla riunione al Ministero

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/assunzioni-straordinarie-da-gps-sostegno-via-vincolo-triennale-neoassunti-2022-accesso-a-tfa-sostegno-con-tre-anni-di-servizio-bozza-decreto-pnrr/, Politica scolastica,reclutamento, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Andrea Carlino,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.