Assunzioni da GPS sostegno 2022/23: chi rinuncia all’incarico potrà partecipare alle supplenze?

Come si accetta la proposta di incarico, finalizzato al ruolo, da GPS sostegno prima fascia? Cosa comporta la rinuncia? E’ possibile partecipare comunque all’assegnazione delle supplenze?

Circolare supplenze 2022/23

Il MI, nell’annuale circolare sulle supplenze, ha fornito indicazioni anche in merito alla procedura straordinaria di assunzione dalle GPS sostegno prima fascia e alla tempistica di presentazione delle relative domande.

La circolare

Procedura

Ai sensi dell’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per i soli posti di sostegno quanto previsto lo scorso anno dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, le assunzioni da GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23:

  • seguono le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM concorsuali (oltre alla Call veloce);
  • sono effettuate, solo se residuano posti di sostegno dalle suddette immissioni in ruolo, fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario 2020 (infanzia/primaria e secondaria), le cui graduatorie non siano ancora disponibili;
  • avvengono prima a tempo determinato (nell’a.s. 2022/23) e poi a tempo indeterminato, previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e della prova disciplinare.

Come si partecipa alla procedura

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli interessati presentano apposita domanda, tramite Istanze Online, nelle provincia di inclusione nelle GPS prima fascia sostegno. La domanda è la medesima di quella per partecipare all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08: il sistema elaborerà prima le istanze per gli incarichi finalizzati al ruolo e poi quelle per le supplenze.

Nell’istanza gli interessati esprimono le preferenze relative a scuole, comuni e distretti, in cui intendono ottenere l’incarico.

Gli incarichi sono assegnati dagli USR, tramite procedura automatizzata, in base alla posizione in graduatoria e nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse.

Tempistica

Le domande dovrebbero si possono presentare dalle ore 9.00 del 2 agosto alle ore 14.00n del 16 agosto 2022.

Accettazione incarico

L’accettazione dell’incarico su sostegno finalizzato al ruolo è “automatica”, nel senso che l’assegnazione di una delle sedi espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Ciò, in quanto la procedura è informatizzata, per cui la volontà è espressa a monte, ossia in fase di compilazione dell’istanza.

L’assegnazione dell’incarico, con conseguente accettazione dello stesso, preclude la possibilità di partecipare all’assegnazione delle supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

Rinuncia incarico

La rinuncia può discendere da varie fattispecie:

  • mancata presentazione della domanda;
  • mancata indicazione di alcune sedi;
  • rinuncia dopo l’assegnazione dell’incarico.

Mancata presentazione della domanda

Gli aspiranti, che non presentano domanda, rinunciano alla partecipazione alla procedura, precludendosi così la possibilità di ottenere l’incarico finalizzato all’immissione in ruolo.

Mancata indicazione di alcune sedi

La mancata espressione di alcune sedi equivale alla rinuncia per le medesime sedi non espresse. Ciò vuol dire che, qualora l’aspirante sia in turno di nomina e siano rimaste disponibili solo le sedi non espresse, lo stesso (aspirante) non otterrà l’incarico e quindi non potrà partecipare alla procedura.

Rinuncia all’incarico assegnato

La rinuncia, oltre che in caso di mancata presentazione dell’istanza e di mancata espressione di alcune sedi, può verificarsi dopo l’assegnazione dell’incarico. Pertanto, l’aspirante, cui sia stato conferito l’incarico con conseguente accettazione dello stesso, ha la possibilità di rinunciarvi.

La rinuncia all’incarico, nelle diverse modalità sopra riportate, preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto.

Rinuncia incarico e partecipazione alle supplenze

La rinuncia all’incarico permette, comunque, di partecipare all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e/o al 31/08 (in alcuni casi in presenza di determinate condizioni):

  • gli aspiranti, che rinunciano per mancata indicazione di alcune sedi, partecipano all’attribuzione delle supplenze, considerato che non hanno comunque ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo (fermo restando che abbiano compilato le sezioni della domanda relative alle supplenze). Nel DM, infatti, leggiamo che: La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato;
  • gli aspiranti, che rinunciano all’incarico assegnato, partecipano all’attribuzione delle supplenze, a condizione che la stessa rinuncia pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente (fermo restando che abbiano compilato le sezioni della domanda relative alle supplenze);
  • gli aspiranti, che non presentano istanza per partecipare agli incarichi finalizzati al ruolo, partecipano all’attribuzione delle supplenze (in tal caso, compilano le sole parti della domanda relative all’attribuzione delle supplenze).

Quando non si partecipa alle supplenze

Alla luce di quanto detto sopra, gli aspiranti, partecipanti alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia, non partecipano all’attribuzione delle supplenze:

  • se ottengono l’incarico finalizzato al ruolo;
  • se non ottengono l’incarico finalizzato al ruolo e non compilano le relative sezioni della domanda;
  • se rinunciano all’incarico assegnato e non comunicano la rinuncia entro i termini stabiliti dall’Ufficio territorialmente competente.

Assunzioni da GPS sostegno 2022, domanda entro il 16 agosto: cosa indicare. Conta posizione in graduatorie e preferenze

Assunzioni straordinarie 2022/23, da GPS sostegno: domanda, incarico, anno di prova, colloquio e immissione in ruolo. Tutte le info

, 2022-08-16 10:00:00, Come si accetta la proposta di incarico, finalizzato al ruolo, da GPS sostegno prima fascia? Cosa comporta la rinuncia? E’ possibile partecipare comunque all’assegnazione delle supplenze?
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