Assenza visite specialistiche personale ATA: oltre ai permessi di 18 ore (art. 33), ci sono le alternative

L’art. 33 del CCNL 2016-18 introduce, per il solo personale ATA (anche a tempo determinato), 18 ore (per anno scolastico) di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. All’interno di tale articolo è però necessario distinguere tra le assenze riconducibili alla nozione di “permesso” (18 ore in un anno scolastico) e le ulteriori casistiche caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia (commi 11, 12 e 14).

Una lettrice chiede:

Buongiorno,
Vi scrivo per avere se possibile informazioni per quanto riguarda i permessi per visita specialistica per il personale ATA.

Nella mia scuola ci è stato detto che abbiamo nr.18 ore con articolo 33 per visita medica portando il solo giustificativo della struttura o medico specialista.
Finite le 18 ore, le visite vengono equiparate a malattia, quindi oltre al giustificativo della struttura, il mio medico mi deve giustificare la giornata con un giorno di malattia.
È corretto?

Le assenze per i permessi di 18 ore si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, perché non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Le 18 ore annue sono ridotte in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le alternative alle 18 ore

La norma contrattuale non obbliga il dipendente ad usufruire delle 18 ore, avendo espressamente fatto salva, ai sensi del comma 15 dell’art. 33 in esame, la facoltà per il lavoratore di ricorrere, in alternativa ai permessi di cui al medesimo articolo, anche ad altre causali di assenza, da richiedere e giustificare secondo le rispettive previsioni.

Rimane infatti intatta la possibilità per il dipendente, di fruire, in alternativa ai permessi così previsti, anche dei permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL 2006-09), dei permessi per motivi familiari e personali (art. 32 CCNL 2016-2018), dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai cit. CCNL.

A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia stabilite dai successivi commi 11, 12 e 14 dello stesso art. 33.

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, 2022-10-14 14:33:00, L’art. 33 del CCNL 2016-18 introduce, per il solo personale ATA (anche a tempo determinato), 18 ore (per anno scolastico) di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. All’interno di tale articolo è però necessario distinguere tra le assenze riconducibili alla nozione di “permesso” (18 ore in un anno scolastico) e le ulteriori casistiche caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia (commi 11, 12 e 14).
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