Assegnazioni provvisorie personale ATA: quanti punti per ricongiungimento, figli, assistenza. TABELLA e note

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Entro il 7 luglio il personale ATA di ruolo può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24. La domanda è cartacea e si invia all’Ufficio scolastico provinciale competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. PEC).

Possono presentare domanda, oltre a coloro che sono assunti a tempo indeterminato, anche:

  • i DSGA immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.
  • Ex Lsu, personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma
    5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013
  • ex co.co.co, assunti in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il modulo da utilizzare Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

TABELLA punteggio

Dal CCNI dell’8 luglio 2020 la tabella con il punteggio

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Per la precedenza di cui punto IV dell’art. 18 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

Note alla tabella

1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, , l’interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l’esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato/parte dell’unione civile, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni Deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge/ parte dell’unione civile ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall’ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l’interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, , che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni.

(2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche esprimibili dal personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

(3) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria

(4) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
A) figlio disabile ovvero coniuge/parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
B) figlio disabile, ovvero coniuge/ parte dell’unione civile o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di elezione del domicilio nella sede dell’istituto medesimo.

(5) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori inabili. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale ( art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

(6) Per l’attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all’assegnazione provvisoria.

(7) Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

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