Assegnazioni provvisorie docenti 2023, precedenze per disabilità: cosa devono contenere le certificazioni

Spread the love

Il personale, che presenta domanda di assegnazione provvisoria, può fruire di eventuali precedenze, alcune delle quali legate alla condizione di disabilità. Quali caratteristiche devono presentare le certificazioni.

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

CCNI

Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal  15 giugno al 5 luglio 2023.

Intesa MIM-OO.SS.

Assegnazione provvisoria

Alla luce della proroga e delle precisazioni succitate, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata, ricorrendone i previsti motivi, da tutti i docenti già di ruolo (a.s. 2022/23 e precedenti), nonché dagli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, a.s. 2022/23. Questi ultimi presenteranno la domanda in modalità cartacea.

Questi i motivi per cui può essere chiesta l’assegnazione:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

A tali motivi, per i summenzionati docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge il requisito del superamento dell’anno di prova.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico.

Il punteggio, con cui concorrono i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria, deriva dalle sole esigenze di famiglia. Chi fruisce di una delle previste precedenze, inoltre, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio. Qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze). In caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Queste le precedenze previste dal CCNI:

  1. Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
  3. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative [d. Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92; e. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); f. Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92];
  4. Assistenza [g. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità; h. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; i. personale docente figlio/a che presta assistenza al genitore; l. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 6 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento). In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; m. lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari di figli sino a 12 anni (sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento), limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia; n. personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità];
  5. Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
  6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.

Dunque, come si evince da quanto sopra riportato, i docenti con disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità fruiscono della precedenza, secondo l’ordine sopra riportato. Quanto alle certificazioni attestanti le predette disabilità, il CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie rinvia all’annuale ordinanza ministeriale sulla mobilità, che fornisce apposite indicazioni su cosa devono contenere le certificazioni.

Nel caso di:

  1. personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, deve risultare chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A), annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
  2. personale disabile di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92, considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, in quest’ultima deve risultare la gravità della condizione di disabilità;
  3. personale che assiste soggetto con grave disabilità (art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92), considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, nella certificazione degli assistiti deve risultare la situazione di gravità della disabilità, nonché la necessità di un’assistenza globale e permanente;
  4. personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia, nella certificazione deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.)

Riguardo al punto 3 sopra riportato, relativo alla precedenza “Assistenza”, evidenziamo che la certificazione di disabilità può essere anche rivedibile, purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali: docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023. Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023. Il testo dell’intesa

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-docenti-2023-precedenze-per-disabilita-cosa-devono-contenere-le-certificazioni/, Docenti,assegnazione provvisoria,assegnazioni provvisorie, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Nino Sabella,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.