Assegnazione provvisoria docenti 2023, quando si può chiedere nel comune di titolarità

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L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta per il comune di titolarità, eccetto che in determinati casi. Ecco quali.

CCNI

Il CCNI, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, sarà a breve sottoscritto e non presenterà alcun vincolo, come emerso dagli incontri tra ministero e sindacati. Pertanto, potranno presentare l’istanza di assegnazione tutti i docenti già di ruolo, come anche gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23 che abbiano superato l’anno di prova, nonostante gli stessi non sono ancora di ruolo ma lo saranno dal 2023/24.

Assegnazioni provvisorie: motivi, provincia e preferenze

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta in presenza di uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Ricorrendo uno dei sopra riportati motivi, l’assegnazione può essere chiesta per una sola provincia e nella domanda possono essere indicate sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

L’assegnazione provvisoria, leggiamo nel CCNI 2019/22, non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto.

Dunque, in linea generale, l’assegnazione non può essere chiesta per lo stesso comune in cui si è titolari, tuttavia il CCNI presenta un’eccezione, per cui la stessa può essere chiesta nel caso in cui sussistano le due le condizioni di seguito riportate:

  • il comune di titolarità deve essere suddiviso in distretti sub-comunali (ciò avviene per i grandi comuni, come ad esempio, Palermo, Milano …);
  • il docente interessato deve fruire di una delle precedenze* previste dal CCNI.

In assenza di una sola delle due sopra riportate condizioni, l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità non può essere chiesta.

*Queste le precedenze previste dal CCNI:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza (assistenza a soggetti con disabilità; lavoratrici madri)
  5. V Personale a qualunque titolo cessato dal collocamento fuori ruolo
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Quest’anno ho avuto il trasferimento sulla classe di concorso A012 e non il passaggio di cattedra sulla A054 come speravo. L’ho avuto nello stesso comune di titolarità. Io usufruisco a livello personale della precedenza della legge 104/92 articolo 21, con invalidità permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3 (Il 67%). Ho letto che l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’articolo 8 del CCNL. Posso, nel mio caso, farla lo stesso, nello stesso comune e nella stessa scuola?

L’assegnazione provvisoria nella stessa scuola non è possibile, così come l’assegnazione nel comune di titolarità può avvenire soltanto alle condizioni sopra indicate. Pertanto, la nostra lettrice non potrà presentare domanda di assegnazione nella stessa scuola e, non ricorrendo le predette condizioni, nemmeno nel comune di titolarità. D’altra parte, la ratio dell’assegnazione provvisoria è quella di dare la possibilità di lavorare, almeno per un anno scolastico, nel comune/provincia di residenza ovvero vicino ai propri cari e non quella di realizzare le proprie aspettative professionali.

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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