Assegnazione docenti ai plessi in comuni diversi da quello sede di organico, vanno salvaguardate le precedenze. Che significa?

I docenti, che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI sulla mobilità, possono essere assegnati in un plesso ubicato in un comune diverso da quello della sede di organico?

Prima di rispondere al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo com’è disciplinata l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, nonché l’assegnazione a plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico.

Assegnazione docenti alle classi/plessi

L’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è di competenza del dirigente scolastico nel rispetto delle prerogative degli  organi collegiali, ossia tenuto conto dei criteri generali definiti dal Consiglio di istituto e relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4 del D.lgs. 297/94), nonché delle proposte avanzate dal Collegio docenti, sulla base dei predetti criteri definiti dal Consiglio di istituto (art. 7-lettera b. del D.lgs. 297/94). 

Nel caso di assegnazione in sedi ubicate in comuni diversi da quello della sede di organico, il dirigente deve rispettare anche la disposizione di cui all’articolo 3/5 del CCNI 2022/25 sulla mobilità e che si è resa necessaria dopo l’introduzione (con la legge 107/2015) dell’organico dell’autonomia, istituito per ciascuna intera istituzione scolastica, istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica. Pertanto, anche le sedi/plessi ubicati in un comune diverso da quella della sede principale rientrano nel medesimo e unico organico dell’istituzione scolastica interessata.

In base al succitato articolo 3, comma 5, del CCNI 2022/25, ferme restando le prerogative del dirigente scolastico e degli organi collegiali (sopra descritte), i posti/cattedre, situati in plessi ubicati in comuni diversi da quello in cui si trova la sede di organico, sono assegnati salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto, contrattazione che dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25.

In definitiva, il dirigente scolastico procede ad assegnare i docenti ai plessi, che si trovano in comuni diversi da quello della sede di organico:

  • sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti;
  • salvaguardando la continuità didattica;
  • sulla base del criterio del maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto;
  • tenuto conto delle modalità e dei criteri definiti in contrattazione di istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 sulla mobilità.

Così ad esempio, in linea generale:

  • non sarà possibile assegnare ad un plesso, ubicato in un comune diverso dalla sede di organico, un docente che sia il primo in graduatoria di istituto oppure che fruisca di una delle previste precedenze nel comune in cui si trova la sede di organico ovvero un docente che stia terminando un ciclo in una determinata classe;
  • viceversa, saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico: i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; i docenti che non usufruiscono di precedenza nel comune/provincia sede di organico.

A quanto detto, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto, ferma restando però la salvaguardia delle precedenze.

Quesito

Ecco il quesito citato all’inizio:

Sono una docente a tempo indeterminato, ho l’articolo 21 della legge 104 (handicap non in condizione di gravità e invalidità del 75%). Posso essere trasferita da un plesso ad un altro dello stesso Istituto comprensivo contro la mia volontà? Faccio notare che il plesso dove insegno dista 1 Km da casa mia, mentre l’altro dista 15 Km.

Come detto, nell’ambito dell’assegnazione dei docenti a plessi ubicati in un comune diverso da quello della sede di organico, sono salvaguardate le precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2022/25 e la nostra lettrice fruisce della precedenza di cui al punto III del predetto articolo. Pertanto la stessa, non potrà essere spostata proprio perché, come si legge nel CCNI, vanno salvaguardate le precedenze, a meno che la stessa sia titolare in una provincia diversa da quella di residenza (ma non sembra questo il caso).

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