Il docente, che manchi l’ultimo giorno di lezione prima di un periodo di vacanza, non può essere considerato assente per l’intero periodo di sospensione delle lezioni.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Se il docente prende un permesso l’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, i giorni delle vacanze vengono conteggiati ai fini del raggiungimento dei 180 giorni di servizio?
La risposta alla domanda è affermativa: i giorni di vacanza verranno computati nei 180 giorni di servizio, in quanto l’assenza giustificata con permesso (presumiamo per motivi personali o familiari) riguarda quell’unico giorno e non anche il periodo di vacanze.
Probabilmente la lettrice si pone il dubbio in relazione a quanto previsto dal CCNL 2007, che disciplina però una fattispecie diversa, ossia i periodi di congedo parentale (disciplina estensibile ai periodi di assenza per malattia).
L’articolo 12 del predetto CCNL prevede che è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro, affinché i giorni festivi, tra due periodi di assenza, non vengano computati nella medesima.
In tali casi, inoltre, come chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato e dall’ARAN, per fare in modo che il periodo di sospensione delle lezioni non rientri nel computo del congedo, è sufficiente che l’interessato manifesti la propria volontà di riprendere il servizio, anche inviando una email a scuola, in considerazione del fatto che l’attività docente non si esaurisce nell’insegnamento nelle classi, ma si esplica anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive. Pertanto, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio.
Per completezza di informazione, considerato che il quesito riguarda i giorni di servizio necessari al superamento dell’anno di prova, ricordiamo quali giorni rientrano nei 180 di servizi e quali nei 120 di attività didattiche.
Anno di prova e giorni necessari al superamento
L’articolo 3 del DM 226/2022 così dispone:
Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Dunque, il superamento dell’anno di prova è subordinato allo svolgimento di 180 giorni effettivi di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. Oltre allo svolgimento di tali giorni, naturalmente, vanno seguite le previste attività di formazione e superato il colloquio e test finale.
Di seguiti quali giorni computare nei 180 e quali nei 120.
Giorni compresi nei 180 di servizio
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;• il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità
Giorni non rientranti nei 180 di servizio
- i periodi di ferie
- i permessi retribuiti e non
- le assenze per malattia
- le aspettative
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame
- le due giornate che vanno aggiunte alle ferie
Giorni compresi nei 120 di attività didattiche
- consigli di classe
- collegi docenti
- riunioni di dipartimento
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
- incontri di formazione
Le risposte ai quesiti
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