Anno di prova: docente titolare posto comune utilizzato su sostegno, può svolgerlo?

Spread the love

Un docente titolare su classe di concorso, utilizzato su sostegno nel medesimo grado di istruzione, può svolgere l’anno di prova? Cosa prevede la normativa?

Normativa

I docenti tenuti a svolgere l’anno di prova seguiranno, a decorrere dall’a.s. 2022/23, il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, disciplinato dal DM n. 226/2022  (attuativo di quanto disposto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), seguito dalla nota n. 39972 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero ha illustrato quanto previsto dallo stesso e fornito alcuni chiarimenti in merito.

Per tutte le info sull’articolazione, sulle attività formative, sui giorni necessari al superamento e sulla valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio leggi il nostro speciale

DM 850/2015 e supplenza su sostegno

Il DM n. 226/2022 non dispone nulla riguardo al quesito posto all’inizio, tuttavia il medesimo DM rinvia al DM n. 850/2015 per quanto in esso non espressamente previsto: Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850.

Il citato DM 850/2015, all’articolo 3 – comma 5 e comma 6, dispone quanto di seguito indicato:

5. Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:

a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;

b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;

c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in molo.

6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l’attività di formazione di cui all’articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Dunque, sino alla ridefinizione della classi di concorso (e comunque per l’anno scolastico 2015/16), il DM 850/2015 ha previsto che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento dell’anno di prova, se coincidente  con il grado di istruzione del ruolo. Ricordiamo che tale disposizione è stata emanata in seguito al piano di assunzioni previsto dalla legge 107/15, la cui Fase C si è conclusa nel mese di novembre, per cui si è data la possibilità di svolgere l’anno di prova a chi aveva ottenuto una supplenza e poi il ruolo.

Al fine suddetto, gli interessati dovevano presentare specifica richiesta all’ATP, per la successiva autorizzazione da parte dirigente competente.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto di seguito riportato:

Sono una docente di ruolo da 14 anni nella scuola primaria, lo scorso anno ho superato il TFA sostegno II grado, poi il 1° settembre 2022 ho ottenuto il ruolo nella classe di concorso B016. Sono stata poi utilizzata, per il corrente anno scolastico, su sostegno nel II grado (ADSS). Posso svolgere l’anno di prova?

Nel quesito non è esplicitato come la nostra lettrice, immessa in ruolo nel 2022/23, sia stata utilizzata per lo stesso anno scolastico, su posto di sostegno, tuttavia possiamo rispondere comunque al quesito.  Considerato quanto sopra riportato  e che, in seguito alla ridefinizione delle classi di concorso, il sostegno è rimasto una tipologia di posto (quindi non è stato trasformato in classe di concorso), quanto disposto in merito alle supplenze dal DM 850/15 può essere valido nel caso della nostra lettrice. La stessa, pertanto, potrebbe svolgere l’anno di prova per la classe di concorso (B016), pur essendo utilizzata su sostegno, trattandosi del medesimo grado di istruzione. Le attività di formazione, come sopra riportato, devono essere svolte in riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo. A conferma di ciò, ricordiamo anche  quanto indicato dal Ministero nella nota del 15 novembre 2022, ove ha individuato tra coloro che non devono svolgere l’anno di prova coloro i quali hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nello stesso grado di istruzione. Questo perché il sostegno non è una classe di concorso ma una tipologia di posto per cui, trattandosi del medesimo grado di istruzione, il periodo di formazione e prova è ritenuto valido. Viceversa, come nel caso della lettrice, l’anno di prova dovrebbe essere poter svolto.

La lettrice, comunque, dovrà informarsi con l’ATP di riferimento ed eventualmente avanzare specifica richiesta, come indicato dal DM 850/15.

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-12-13 10:59:00, Un docente titolare su classe di concorso, utilizzato su sostegno nel medesimo grado di istruzione, può svolgere l’anno di prova? Cosa prevede la normativa?
L’articolo Anno di prova: docente titolare posto comune utilizzato su sostegno, può svolgerlo? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.