Quando l’algoritmo entra in classe: la nuova gestione delle supplenze

Quando l’algoritmo entra in classe: la nuova gestione delle supplenze

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Con una Nota ministeriale del 27 febbraio 2026 (prot. n. 2129), il Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce nuove regole per la gestione delle assenze del personale scolastico. L’obiettivo dichiarato è ridurre i costi, ma il cambiamento segna una svolta profonda nel modo di organizzare le supplenze.

La Nota recepisce quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, che modifica la Legge 107/2015. Da ora in poi, per le assenze fino a 10 giorni su posto comune, il dirigente scolastico è obbligato a utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia. Il ricorso a un supplente esterno è consentito solo in presenza di motivate esigenze didattiche, che dovranno essere esplicitamente giustificate.

Per la scuola primaria e per i posti di sostegno la situazione è diversa: resta la possibilità, ma non l’obbligo, di usare l’organico interno. Tuttavia, prima di nominare un supplente esterno, la scuola deve comunque verificare se esistono risorse interne disponibili, anche attraverso una riorganizzazione dell’orario di servizio, come previsto da una norma già in vigore dal 1996.

A controllare che le scuole rispettino queste indicazioni entra in gioco il cosiddetto Cruscotto Sbs, un sistema informatico basato su algoritmi di analisi dei dati. Questo strumento classifica le scuole in base alla loro capacità di contenere la spesa per le supplenze. In pratica, non si valuta più solo la correttezza amministrativa, ma anche la “performance” economica degli istituti.

Il problema è che l’algoritmo guarda solo ai numeri. Non distingue se una supplenza è necessaria per coprire l’assenza di un docente malato gravemente o per una semplice influenza. Ogni contratto ha lo stesso peso: un costo che fa aumentare il fabbisogno finanziario della scuola e che può far scattare un segnale di allarme.

Il sistema utilizza due indicatori principali:

  • il tasso di sostituzione, cioè la percentuale di giorni di assenza coperti da supplenze;
  • lo scostamento finanziario, che confronta la spesa della singola scuola con la media degli anni precedenti o con quella di scuole simili.

Se, ad esempio, una scuola spende 189.482 euro per le supplenze rispetto a una media storica di 127.400 euro, l’algoritmo segnala uno scostamento positivo del 48,73%, interpretato come un’anomalia. Non viene però considerata l’età del personale né la sua anzianità di servizio.

Le scuole con un organico stabile e più anziano sono naturalmente più esposte a periodi di assenza per malattia. Confrontate con istituti che hanno personale giovane o precario, rischiano quindi di risultare sempre “fuori norma” dal punto di vista della spesa. Nel manuale tecnico del sistema non sono previsti correttivi che tengano conto di assenze per gravi patologie, terapie salvavita, permessi legati alla Legge 104, complicanze della gravidanza o altre situazioni tutelate.

L’obbligo di coprire internamente le assenze brevi colpisce soprattutto le scuole in cui il potenziamento è parte integrante dell’offerta formativa. In questi casi, spostare i docenti per coprire le supplenze significa impoverire immediatamente l’attività didattica. Il dirigente potrà nominare un supplente solo motivando in modo dettagliato la scelta.

Di fatto, l’organico dell’autonomia smette di essere una risorsa per migliorare la qualità dell’offerta formativa e diventa, nella pratica, uno strumento per tamponare le emergenze e contenere la spesa. Un cambiamento che rischia di avere conseguenze profonde sulla scuola e sul lavoro quotidiano di docenti e dirigenti.

Nota editoriale

Questo contenuto è stato realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dalla redazione.