Irrilevanti insufficienze, voto in condotta e assenze. Anche il prossimo sarà un anno speciale
Alessandra Ricciardi e Marco Nobilio su Italia Oggi scrivono:
Gli studenti delle secondarie che hanno smesso di studiare e che si stanno astenendo dalle attività didattiche a distanza non hanno nulla da temere: saranno tutti promossi. Ciò vale sia che si torni a scuola entro il 18 maggio sia che vengano rinnovate le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Lo prevede il decreto-legge approvato ieri dal consiglio dei ministri che dà potere di deroga previa ordinanza alla ministra dell’istruzione Azzolina (si veda ItaliaOggi di giovedì scorso). Un provvedimento che decreta l’eccezionalità di questo anno e che getta le basi perché lo sia anche il prossimo: i primi mesi di scuola (si tornerà tutti in classe il primo settembre) dovranno essere dedicati ai recuperi delle insufficienze o delle parti di programma non realizzate nel caso in cui la didattica a distanza non sia stata praticata in modo ligio o comunque abbia riscontrato difficoltà negli apprendimenti. E non è escluso che si possa ricorrere ancora una volta sempre alla didattica a distanza.
Se l’emergenza dovesse cessare e se fosse possibile riaprire le scuole entro il 18 maggio prossimo, gli alunni delle secondarie saranno comunque tutti promossi. Senza tenere conto del profitto, del voto di condotta e delle assenze accumulate nel periodo precedente alla sospensione delle attività didattiche. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, infatti, i docenti non dovranno tenere conto dei voti di profitto e dovranno chiudere entrambi gli occhi anche sul comportamento e sulle assenze, anche se accumulate prima dell’emergenza sanitaria. Lo prevede il comma 3, dell’articolo 1, del decreto-legge predisposto per il consiglio dei ministri di ieri.Advertisement
Sul fronte della valutazione degli alunni, il provvedimento prevede espressamente la disapplicazione (deroga) di tutte le norme previste dal decreto legislativo 62/17 e dal decreto del presidente della repubblica 122/2009 (le norme disapplicate sono indicate di seguito tra parentesi).
In particolare, nella scuola secondaria di II grado, i consigli di classe non dovranno tenere conto del mancato raggiungimento da parte degli alunni del requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (art. 5, comma 1, dlgs 62/17). E dovranno chiudere gli occhi sul livello di profitto, anche se insufficiente (art. 6, com ma 2, dlgs 62/17) o su eventuali gravi sanzioni disciplinari inflitte allo studente, comprese quelle che comportano la non ammissione all’anno successivo o agli esami (art. 6, comma 1, dlgs 62/17).
Le deroghe sono espressamente previste dal decreto-legge che, però, rinvia a un’ordinanza della ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, per definire i requisiti di ammissione alla classe successiva, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti dal 1° settembre prossimo e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Ma sempre in deroga ai limiti fissati dalle norme sulla valutazione.
Idem per la scuola di secondo grado, laddove i consigli di classe non dovranno tenere conto del profitto e del mancato recupero dei debiti formativi (art. 4, comma 6, dpr 122/2009). E dovranno ammettere alla classe successiva anche gli studenti che dovessero riportare un voto di condotta inferiore a 6 decimi. Si tenga presente, peraltro, che le norme derogate prevedono che basterebbe anche un 5 in condotta in una sola disciplina per non essere ammessi alla classe successiva (art. 4, comma 5, dpr 122/2009).
Se le scuole non dovessero riaprire, il decreto-legge, fermo restare il divieto di bocciare, prevede maglie ancora più larghe. Il provvedimento dispone, infatti, la deroga delle norme che prevedono gli scrutini da parte del consiglio di classe sia nelle secondarie di I grado (art. 4 del dlgs 62/17) che nelle secondarie di II grado. Nel caso le scuole non dovessero essere riaperte il decreto, infatti, affida alla ministra Azzolina il potere di definire le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali. Il tutto saltando a piè pari la normativa vigente.