Una docente, rappresentante RSU della FLC CGIL in un istituto comprensivo di Grosseto, era stata richiamata per iscritto dalla sua dirigente scolastica solo perché si era rivolta al sindacato provinciale per chiarire alcune questioni interne alla scuola. Ma il Tribunale del lavoro di Grosseto ha annullato quel richiamo, dichiarandolo antisindacale e riconoscendo il pieno diritto della RSU di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale
Il decreto, emesso ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori e depositato il 23 dicembre 2025, stabilisce un principio molto chiaro: rivolgersi al sindacato non è solo un diritto, ma fa parte della normale attività di una RSU. Nessuna dirigente può considerarlo un comportamento “scorretto” o “sleale”.
Cosa era accaduto
La vicenda nasce quando la docente aveva contattato la segreteria provinciale della FLC CGIL di Grosseto per chiedere supporto su alcune problematiche dell’istituto. La dirigente, ritenendo che il coinvolgimento del sindacato fosse inopportuno, ha avviato un procedimento disciplinare contro la docente, concludendolo con un richiamo scritto.
Nel provvedimento, la DS aveva definito il sindacato un “soggetto estraneo alla scuola” e aveva annunciato che l’atto sarebbe stato inserito nel fascicolo personale della lavoratrice, avvertendola che avrebbe potuto aggravare future contestazioni. Una decisione che, secondo il giudice, aveva un chiaro intento intimidatorio.
Il giudice: “Comportamento antisindacale”
Il Tribunale del lavoro non ha avuto dubbi: punire una RSU per essersi rivolta al sindacato equivale a ostacolare la libertà sindacale garantita a tutti i lavoratori. Nella sentenza si legge che il richiamo aveva “una natura antisindacale” perché destinato a colpire la docente proprio per la sua attività sindacale.
Il giudice parla di “efficacia intimidatoria” e richiama il principio costituzionale di libertà di azione del sindacato: i lavoratori devono poter chiedere supporto e rappresentanza senza timore di conseguenze disciplinari.
La FLC CGIL di Grosseto: “Una vittoria per tutti”
Grande soddisfazione da parte della FLC CGIL grossetana. La segretaria Alessandra Vegni ha definito la decisione “una vittoria importante per tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola”, ricordando che nessuno può essere messo in difficoltà per essersi rivolto al sindacato:
“È un diritto di tutti chiedere aiuto o chiarimenti al sindacato, anche solo per una semplice domanda. Nessuno deve sentirsi intimidito o messo sotto pressione per averlo fatto.”
La sentenza conferma quindi che la libertà sindacale è un principio inviolabile. Anche all’interno delle istituzioni scolastiche, il confronto tra rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni sindacali è pienamente legittimo e deve poter avvenire in un clima di rispetto reciproco.
Un precedente per la scuola pubblica
Quella di Grosseto è una decisione destinata a fare scuola. In molte realtà, le RSU o i delegati sindacali si trovano ancora oggi a doversi difendere da iniziative disciplinari o ritorsioni solo per aver esercitato il loro ruolo. Con questa pronuncia, il Tribunale ribadisce che nessun dirigente scolastico può limitare il dialogo tra RSU e sindacato, né tentare di ridurre il sindacato al silenzio.
Il messaggio per le scuole
La libertà sindacale non ammette eccezioni: un docente, un assistente o un collaboratore hanno sempre il diritto di chiedere supporto al sindacato senza subire pressioni. Se ciò non avviene, la strada resta quella del ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede un giudizio rapido per eliminare le condotte antisindacali e ristabilire i diritti violati.
In un periodo in cui le relazioni sindacali nelle scuole sono spesso tese, la sentenza di Grosseto rappresenta un forte richiamo al rispetto dei ruoli e dei diritti. L’attività sindacale non è un ostacolo al buon funzionamento della scuola – anzi, è una garanzia di trasparenza, partecipazione e tutela per tutto il personale.
🧾 BOX – Diritti delle RSU: cosa sapere
1. Libertà sindacale (art. 39 della Costituzione)
Garantisce a tutti i lavoratori il diritto di organizzarsi, aderire a un sindacato e svolgere attività sindacale senza subire discriminazioni o ritorsioni.
2. Tutela contro le condotte antisindacali (art. 28, Legge n. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori)
Se un dirigente o datore di lavoro ostacola l’attività sindacale o penalizza un rappresentante, il sindacato può ricorrere al giudice del lavoro per chiedere la cessazione immediata della condotta e la cancellazione degli effetti (es. richiami, ordini di servizio, esclusioni da riunioni).
3. Diritti previsti dal CCNL Scuola 2019/2021 (e rinnovo 2024‑2027 in corso)
Le RSU hanno il diritto di:
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essere informate e partecipare alla contrattazione d’istituto;
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diffondere comunicazioni sindacali e utilizzare spazi dedicati (bacheca, email, piattaforme interne);
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convocare assemblee in orario di servizio secondo le modalità di legge;
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consultare la propria organizzazione sindacale territoriale per ogni questione di lavoro o contenzioso.
In sintesi: rivolgersi al proprio sindacato o agire come RSU è un diritto pienamente tutelato dalla legge e dal contratto. Qualsiasi tentativo di limitarlo può essere impugnato come comportamento antisindacale davanti al giudice del lavoro.

