DL 104/2020 ("decreto Agosto"), le modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione

Via libera dal Senato al Decreto Scuola

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Il Senato oggi, giovedì 19 dicembre, ha votato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera

Per l’entrata in vigore ora dobbiamo attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il voto di fiducia del Senato che oggi accompagna l’approvazione definitiva del decreto scuola apre la strada ad una importante rivoluzione per assicurare la continuità didattica a favore degli alunni.

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Infatti tutti i docenti che entreranno in ruolo prossimamente dovranno prestare servizio nella scuola assegnata per 5 anni. Soltanto dopo questo quinquennio di continuità effettiva di servizio potranno chiedere trasferimento o assegnazione ad altra scuola.

Il vincolo quinquennale degli insegnanti nella stessa istituzione scolastica avrà l’effetto di assicurare un corrispondente quinquennio continuativo della loro presenza in classe a tutto vantaggio degli alunni.

Lo prevede all’art. 1 del decreto il comma 17.1 che così recita: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/ 2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.

Le famiglie degli alunni sorridono, mentre i sindacati protestano per l’invasione di campo del Parlamento su una materia di natura contrattuale.

Una dozzina d’anni fa, di fronte ad un analogo provvedimento che prevedeva il blocco dei trasferimenti per un biennio, i sindacati si avvalsero del potere di disapplicazione e lo congelarono. Questa volta, però, non sarà possibile farlo, perché un altro comma del decreto salva-precari, il 17.2, lo impedisce; dispone infatti che “Le disposizioni di cui al comma 17.1. non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine di cui al comma 17.1”.

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