Vaccini e iscrizioni: una storia infinita

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Vaccini e iscrizioni: una storia infinitaCome devono comportarsi le istituzioni scolastiche nell’applicazione

del decreto vaccini in fase di iscrizione degli alunni

Se si guarda al decreto decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le scuole sono tenute, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie. La presentazione della documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione.
Il Ministero della Salute ha specificato la tipologia di documentazione che può essere presentata alle istituzioni scolastiche. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere presentata copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi, presentando o copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990 (tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata), o mediante attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica.
Infine può essere presentata la formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione.
Tuttavia la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla autodichiarazione. In tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
Se l’iscrizione avviene d’ufficio, la documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza necessità di preventiva presentazione della autodichiarazione.
La mancata presentazione della documentazione o dell’autodichiarazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza.
Ma le disposizioni non si fermano qui. Infatti, per effetto dell’art. 18 ter del decreto fiscale come convertito con modificazione dalla legge 172/2017, nelle sole regioni e province autonome ove sia presente l’anagrafe vaccinale, può essere applicata già a partire da quest’anno scolastico la procedura semplificata che era invece prevista nel decreto vaccini all’art. 3 bis a partire dal 2019/2020. Secondo questa procedura i dirigenti sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti.
La procedura prevede che le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono alle scuole gli elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari risultanti non in regola a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. Entro il 20 luglio, i dirigenti trasmettono la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.
Ma allora per quale motivo quest’ultima procedura non è stata ricordata nelle circolari applicative emanate dal Miur? Perché il decreto prevede che questa disposizione sia realizzata nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Miur, sentito i Garante per la protezione dei dati personali. Al momento si è dunque in attesa che le disposizioni di semplificazione previste dal decreto fiscale siano definite e che si pronunci il Garante, il quale era già intervenuto in passato, ritenendo possibile la trasmissione dei dati dalle scuole alle Asl, e individuando nel rapporto diretto tra Asl e famiglie elementi di possibile semplificazione.
L’auspicio è che l’attesa sia breve, vista la delicatezza della materia e la necessità, per le scuole e per chi le dirige, di avere indicazioni chiare e soprattutto di evitare il sovraccarico di ulteriori oneri.

Fonte dell’articolo: CislScuola




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