Ordinanza della Cassazione: Il Dirigente Scolastico non ha il potere di sospendere i docenti

Non hanno aggiornato il punteggio, i prof però devono tornare in Gae

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Lo ha sancito la cassazione in caso di omissioni

di Francesca De Nardi 

Devono essere subito reinseriti nelle graduatorie i docenti depennati a causa dell’omesso aggiornamento dell’iscrizione.Lo ha sancito definitivamente la Corte di cassazione con la sentenza n. 28250/2017.

La controversia sorge a causa di un’interpretazione della norma da parte del Miur il quale aveva ritenuto, erroneamente, che le graduatorie a esaurimento non potessero essere equiparate a quelle permanenti. Più precisamente, secondo il Ministero, il legislatore aveva fatto salvi solo gli inserimenti delle categorie espressamente previste dalla legge n. 296/2006, rendendo così inapplicabili alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie la disciplina dettata dal dl n. 97 del 2004.

La Corte di cassazione, con la citata pronuncia, ha invece confermato il diritto al reinserimento nelle Gae del docente che, precedentemente inserito, era risultato «definitivamente» depennato per non aver presentato nei termini domanda di aggiornamento. Accogliendo integralmente le argomentazioni dell’insegnante che aveva fatto ricorso la Corte entra nel merito della questione e dei contrasti giurisprudenziali verificatisi negli ultimi anni sconfessando l’interpretazione sinora fornita dal Miur che aveva trovato conferma anche da parte di una certa giurisprudenza minoritaria.

La Cassazione afferma che la ratio dell’art.1, comma 1-bis, del dl 7/4//2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4/6/2004 n. 143, va ricercata nell’esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all’assunzione. Per la Cassazione, infatti, la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell’aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale. «La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1-bis, del dl 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema di reclutamento del personale scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai «depennati» nella possibilità di reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004».

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Fonte dell’articolo: ItaliaOggi




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