Le pause durante le lezioni anche in smart working

Le pause durante le lezioni anche in smart working

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Si tratta di 15 minuti di riposo ogni 120, non si recuperano

di lettera firmata Antimo Di Geronimo Maria Capitanio Brindisi Antimo Di Geronimo

Sono una docente di scuola secondaria superiore in smart working. Il dirigente mi ha assegnato 12 ore settimanali di didattica a distanza in modalità sincrona e un orario che prevede anche due e tre ore di seguito. Ho diritto a delle pause come avviene per il personale di segreteria? Se sì, queste pause rientrano nell’orario di lavoro oppure sono soggette a recupero?

lettera firmata

L’ipotesi di contratto sulla didattica a distanza e le linee guida alle quali l’accordo rinvia non recepiscono il diritto alle pause previsto dall’articolo 175, del decreto legislativo 82/2008, a tutela dei lavoratori videoterminalisti. Nondimeno, nella nota ministeriale 1934/2020 del 26 ottobre scorso viene suggerita la soluzione di «adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone». La possibilità di introdurre pause nell’erogazione della prestazione via web è prevista anche dalla nota 2002/2020 del 9 settembre scorso:« Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza» recita il provvedimento «gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in Dad, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni». Tutto ciò considerato, allo stato attuale, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 175 del decreto 81, le quali prevedono che, in assenza di regolazione contrattuale, ogni 120 minuti di prestazione continuativa debba essere prevista una pausa di almeno 15 minuti. Tale pausa, ai sensi del comma 7, «è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro» e, per tale motivo, non è soggetta a recupero.

Antimo Di Geronimo

La quarantena è infortunio e va pagata per intero

Nell’istituzione scolastica a cui sono preposto, qualche tempo fa, si è verificato un caso di contagio da Covid-19 in riferimento ad un alunno. Tramite il referente Covid abbiamo segnalato la situazione all’autorità sanitaria, che ha disposto la quarantena per gli alunni e per i docenti che insegnano nella classe dell’alunno contagiato. Mi è stato detto che dovrei anche trasmettere gli atti all’Inail per le pratiche di infortunio dei docenti. Come devo regolarmi? Avrei bisogno dei riferimenti normativi.

L’articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 2 dispone che nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione del lavoro l’Inail debba garantire le prestazioni previste dalla legge anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela va azionata per il tramite dell’attivazione della procedura di infortunio mediante la trasmissione degli atti all’Inail, che procederà in quanto di competenza.

Il medesimo articolo 42 ha disposto anche la sospensione dei termini per le procedure. Pertanto, il dirigente scolastico è ancora in tempo per provvedere. È opportuno però che ciò avvenga in tempi brevi, perchè l’accertamento del nesso eziologico tra le esigenze di cura o profilassi e il servizio è utile all’esenzione del periodo di assenza dalle decurtazioni previste dall’articolo 17 del contratto, così come previsto dall’articolo 20 del contratto medesimo. Tale esenzione, infatti, non è ordinariamente prevista dall’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 87/2020, che prevede solo l’esclusione dal periodo di comporto. Giova ricordare, peraltro, che ai sensi dell’articolo 68, del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965 n.1124 l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (si veda la circolare Inail 22/2020).

Va detto, inoltre, che ai fini del nesso eziologico tra patologia, terapia o misure di profilassi e svolgimento dell’attività lavorativa è sufficiente la cosiddetta presunzione semplice: «Non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile del fatto noto» si legge nella circolare medesima «bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità».

L’aggravamento dei postumi prolunga l’infortunio

Ho subito un infortunio al ginocchio a causa di un movimento brusco di un alunno che, spostando incautamente un banco, mi ha procurato una lesione. Il dirigente ha disposto l’apertura della pratica di infortunio all’Inail e l’istituto mi ha prescritto 30 giorni di riposo. Durante tale periodo ho subito un aggravamento e il mio medico curante ha detto che avrei bisogno di un ulteriore periodo di malattia. Ho inoltrato domanda all’Inail tramite la scuola, ma mi è stata rigettata. Il dirigente scolastico mi ha detto che posso comunque utilizzare un ulteriore periodo di malattia, ma senza fruire dei benefici previsti dal riconoscimento dell’infortunio.

La questione è regolata dal combinato disposto di cui all’articolo 20 e 17 del vigente contratto di lavoro e 83 e 104 del decreto del presidente della repubblica 1124 del 1965. Quest’ultimo prevede che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore abbia diritto a un’indennità sostitutiva della retribuzione pari al 60%, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dai contratti collettivi di lavoro. L’articolo 20 del vigente contratto prevede, effettivamente, un trattamento migliore. E cioè il diritto alla retribuzione intera per tutto il periodo dell’infortunio o della malattia professionale e l’esclusione dell’ulteriore assenza dal periodo di comporto. In ogni caso, le cure effettuate autonomamente in assenza di una prescrizione dell’Inail non sono indennizzabili. L’articolo 83 del decreto del dpr prevede, inoltre, che il lavoratore infortunato, in caso di aggravamento dei postumi dell’infortunio, possa chiedere all’Inail il riesame della propria posizione allegando la certificazione sanitaria. in caso di rigetto della domanda, ai sensi dell’articolo 104 dello stesso decreto, il lavoratore può convenire in giudizio l’Inail.

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