Il dirigente deve pubblicare i nomi dei supplenti nominati

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Il dirigente deve pubblicare i nomi dei supplenti nominatiL’ESPERTO RISPONDE/ In caso di inadempienza, i presidi rischiano in prima persona La norma è a garanzia della trasparenza delle operazioni

 

Non tutti gli istituti scolastici pubblicano all’albo le nomine dei docenti supplenti causando molti dubbi sulle regolarità delle chiamate. Chiedo cortesemente se vi sia una norma legislativa che obblighi le scuole a tale adempimento e a cui appellarsi per contrastare questo fenomeno onde tutelarsi senza dover ricorrere alle vie legali.

lettera firmata

Il principio di trasparenza, inteso quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (si veda l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013) vale per tutte le amministrazioni dello stato, comprese le istituzioni scolastiche. Tale obbligo viene assolto dalle istituzioni scolastiche con la pubblicazione degli atti sui siti informatici istituzionali (si veda l’articolo 32, comma 1, della legge 69/2009). Ciò perché, ai sensi del successivo comma 5, le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi relativi alle assunzioni di personale la norma di riferimento è l’articolo 22 del citato decreto legislativo 33/2013. La disciplina delle sanzioni è contenuta nel successivo articolo 46, il quale dispone che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscano elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. L’inadempimento va fatto rilevare dall’interessato, prima a mezzo reclamo da presentare all’istituzione scolastica inadempiente e, in caso di inerzia, con nota all’ufficio per i provvedimenti disciplinari presso l’ufficio scolastico regionale.

Responsabilità disciplinare da culpa in vigilando

Insegno da più di 20 anni in una scuola primaria e alcuni giorni fa io e un mio collega (in copresenza) eravamo con la classe in palestra per attività motorie. Mentre io ero intento a dare i comandi alla classe, un’alunna di 11 anni con gravi problemi di adattamento, e arrivata da un’altra scuola da pochi giorni, rifiutava di partecipare alle attività e accanto all’altro collega seguiva ciò che succedeva in palestra. Mentre il mio collega per un attimo era intento a guardare il resto della classe questa ragazza spariva. Tutti immediatamente ci siamo attivati scoprendo che la ragazza in questione era ritornata a casa sana e salva. Il nostro preside ora minaccia gravi provvedimenti verso noi due insegnanti presenti. La mia domanda è: fino a che punto siamo responsabili se io ero intento a seguire la classe e il collega solo per un attimo aveva distolto lo sguardo dall’alunna?

Ragionando astrattamente, la responsabilità relativa al caso in esame potrebbe essere inquadrata nel genus della cosiddetta culpa in vigilando. Vale a dire: la conseguenza di un comportamento antigiuridico che, nel caso specifico, si sarebbe concretizzato in una negligenza o imprudenza nell’adozione delle ordinarie misure organizzative e disciplinari; misure volte a impedire il verificarsi dell’allontanamento dell’alunna dalla scuola nel periodo in cui la medesima risultava affidata alla vigilanza di due docenti a tal fine individuati. La sussistenza della culpa in vigilando va accertata in sede di procedimento disciplinare, nel corso del quale il docente incolpato ha diritto a difendersi esponendo la propria versione dei fatti, se del caso in forma scritta, anche avvalendosi della difesa di un procuratore (un sindacalista o un avvocato). La responsabilità non sussiste se l’incolpato prova che il fatto si è verificato per caso fortuito (cioè al verificarsi di un’ipotesi imprevedibile e inevitabile) o forza maggiore (al verificarsi di un’ipotesi prevedibile, ma inevitabile). I fatti a supporto di una delle due scriminanti (il caso fortuito o la forza maggiore) dovranno essere individuati dall’incolpato in sede di contraddittorio a sua difesa. Il procedimento può concludersi con l’archiviazione o con l’applicazione di una sanzione. L’eventuale sanzione applicata dal dirigente all’esito del procedimento può essere impugnata davanti al giudice del lavoro.

Congedo per dottorato all’estero, quando scatta

Sono stato ammesso a un dottorato di ricerca all’estero. Ho chiesto e ottenuto in prima battuta un congedo straordinario per dottorato per l’intera durata del corso. A seguito di una nota dell’Urs Emilia-Romagna, che metteva in guardia i dirigenti scolastici dal concedere l’aspettativa retribuita, mi è stato revocato il congedo. Il paradosso è che altri dirigenti hanno regolarmente concesso detto congedo. Quali rimedi per evitare di perdere la formazione?

In premessa occorre ricordare che l’istituto giuridico del congedo straordinario per dottorato di ricerca è disciplinato dall’art. 2 della legge n. 476/1984 come modificato, per ultimo, dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 5 del dlgs 18 luglio 2011, n. 119. La nota dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna del 25 settembre 2017, da lei citata non fa altro, ad avviso dello scrivente, che confermare e precisare quanto dispone l’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo e cioè che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studi senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste. Tra queste si sottolinea appunto la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le università italiane, da parte del Miur al fine del riconoscimento in Italia, «ex post», del titolo di dottore di ricerca o di analoga qualificazione accademica conseguita all’estero. Una valutazione di equipollenza che si esplica mediante la presentazione di una richiesta in tal senso da formulare al Miur. Poiché nel quesito non c’è traccia del percorso quale richiesto dalla normativa vigente, la revoca appare in linea con quanto dispone la citata nota.

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Fonte dell’articolo: ItaliaOggi

 




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