Gps, il Tar boccia il ministero

Docenti, la prima fascia 3-8 utile per ottenere lo scatto

Spread the love

Così la sezione lavoro del tribunale di monza

Francesca De Nardi

La fascia 3-8 è riconosciuta anche per il servizio scolastico svolto a tempo determinato prima dell’1.09.2010. Lo ha sancito il Tribunale di Monza, Sezione lavoro, con la sentenza del 31 ottobre n. 496. Nella controversia in esame una docente di scuola primaria, prima dell’immissione in ruolo aveva prestato insegnamento con contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2003/2004 al 2011/2012.

Aveva così chiesto che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo lavorativo di precariato, compreso lo scatto 3-8 e aveva chiesto che le venisse riconosciuta la differenza retributiva per il periodo anteriore all’immissione in ruolo, durante il quale aveva reso i servizi di docente con contratti a tempo determinato senza il riconoscimento di alcuna progressione stipendiale, dal momento che questa era prevista solo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Il Tribunale ritiene fondata la domanda. Riscontra, infatti, che mentre per il personale di ruolo il Ccnl del Comparto Scuola prevede l’individuazione di fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive, il personale assunto a tempo determinato mantiene sempre lo stipendio tabellare iniziale. Tale disciplina deve essere disapplicata perché in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria.

Alla luce di questo principio, il giudice ha così confermato l’orientamento uniforme della giurisprudenza di merito consolidatasi negli ultimi anni, secondo cui il personale assunto in ruolo dopo il 2011 che abbia, prima di tale data, prestato servizio con contratti a tempo determinato presso il Miur ha diritto di vedersi applicare le stesse regole previste per il personale con contratto a tempo indeterminato.

Pertanto, la doppia clausola di salvaguardia, prevista dall’accordo del 4 agosto 2011 esclusivamente in favore del personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, deve estendersi anche ai dipendenti che iniziarono a lavorare alle dipendenze del Miur prima di tale data in virtù di contratti a tempo determinato. Ne consegue il diritto della docente alla corresponsione del risarcimento del danno pari alle differenze retributive tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia 3-8 anni, acquisita dopo 3 anni di effettivo servizio non di ruolo, e quello corrispondente alla fascia stipendiale base, effettivamente percepito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.