Docenti supplenti, graduatorie di istituto. Le previste integrazioni per la II e III fascia

Docenti diplomati e inserimento nelle GAE: Effetti delle sentenze

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Soluzioni articolate previste dal decreto “dignità”

Il decreto “dignità”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2018, n. 96, ha previsto una soluzione articolata per la nota questione del contenzioso attivato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, per l’inserimento nelle GAE.
Alla nostra redazione sono pervenuti in questi giorni alcuni quesiti circa le modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto dignità e pertanto ripercorriamo insieme le fasi operative necessarie per dare esecuzione alle sentenze definitive favorevoli all’Amministrazione.
Le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, secondo modalità precisate nella legge.
In particolare il riferimento è all’articolo 4 comma 1 bis ma anche alle successive note ministeriali che hanno offerto indicazioni sull’applicazione di quanto previsto dalla norma (note MIUR prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018).
Ogni adempimento esecutivo affidato ai dirigenti scolastici e relativo al contratto di lavoro, deve essere preceduto dal provvedimento di depennamento dalle relative graduatorie di esaurimento, azione che deve essere compiuta dall’Ambito territoriale. L’Atp, con provvedimento del dirigente, dispone in esecuzione della sentenza, il depennamento.
Se il docente non era inserito in II fascia, l’Ambito territoriale indicherà i termini entro cui l’insegnante potrà presentare domanda alla scuola capofila che sarà scelta dal richiedente, potendo optare liberamente per la provincia desiderata. La valutazione del punteggio sarà relativa ai titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17.
I dirigenti scolastici pertanto, a seguito del provvedimento che è pubblicato sul sito dell’Atp:

  • provvedono alla cancellazione della posizione in prima fascia delle graduatorie di istituto, (mantenendo l’inserimento in seconda fascia se l’insegnante era già incluso)
  • provvedono eventualmente alla valutazione della domanda presentata per l’inserimento in seconda fascia e ai relativi adempimenti.

I dirigenti inoltre devono, con apposito decreto motivato,

  • nel caso di contratto a tempo indeterminato, risolvere il contratto di lavoro dell’insegnante destinatario del provvedimento dell’Atp e procedere contestualmente alla stipula di un contratto di supplenza sino al 30 giugno 2019
  • nel caso di contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto 2019), procedere alla conversione in contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.

In entrambi i casi non si deve scorrere la graduatoria giacché il docente è destinatario del contratto per disposizione di legge. Pertanto, aggiornando il Sidi, non deve essere inserita la graduatoria né la posizione di individuazione, così come si fa per le nomine da MAD.
Ai sensi dell’articolo 2126 C.C., primo comma, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto.
Agli insegnanti in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale, verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la sentenza definitiva, si procederà come prima illustrato.

 

Il decreto “dignità”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2018, n. 96, ha previsto una soluzione articolata per la nota questione del contenzioso attivato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, per l’inserimento nelle GAE.
Alla nostra redazione sono pervenuti in questi giorni alcuni quesiti circa le modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto dignità e pertanto ripercorriamo insieme le fasi operative necessarie per dare esecuzione alle sentenze definitive favorevoli all’Amministrazione.
Le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, secondo modalità precisate nella legge.
In particolare il riferimento è all’articolo 4 comma 1 bis ma anche alle successive note ministeriali che hanno offerto indicazioni sull’applicazione di quanto previsto dalla norma (note MIUR prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018).
Ogni adempimento esecutivo affidato ai dirigenti scolastici e relativo al contratto di lavoro, deve essere preceduto dal provvedimento di depennamento dalle relative graduatorie di esaurimento, azione che deve essere compiuta dall’Ambito territoriale. L’Atp, con provvedimento del dirigente, dispone in esecuzione della sentenza, il depennamento.
Se il docente non era inserito in II fascia, l’Ambito territoriale indicherà i termini entro cui l’insegnante potrà presentare domanda alla scuola capofila che sarà scelta dal richiedente, potendo optare liberamente per la provincia desiderata. La valutazione del punteggio sarà relativa ai titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17.
I dirigenti scolastici pertanto, a seguito del provvedimento che è pubblicato sul sito dell’Atp:

  • provvedono alla cancellazione della posizione in prima fascia delle graduatorie di istituto, (mantenendo l’inserimento in seconda fascia se l’insegnante era già incluso)
  • provvedono eventualmente alla valutazione della domanda presentata per l’inserimento in seconda fascia e ai relativi adempimenti.

I dirigenti inoltre devono, con apposito decreto motivato,

  • nel caso di contratto a tempo indeterminato, risolvere il contratto di lavoro dell’insegnante destinatario del provvedimento dell’Atp e procedere contestualmente alla stipula di un contratto di supplenza sino al 30 giugno 2019
  • nel caso di contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto 2019), procedere alla conversione in contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.

In entrambi i casi non si deve scorrere la graduatoria giacché il docente è destinatario del contratto per disposizione di legge. Pertanto, aggiornando il Sidi, non deve essere inserita la graduatoria né la posizione di individuazione, così come si fa per le nomine da MAD.
Ai sensi dell’articolo 2126 C.C., primo comma, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto.
Agli insegnanti in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale, verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la sentenza definitiva, si procederà come prima illustrato.

Fonte dell’articolo: Cisl Scuola



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