Cassazione civile: il conducente dello scuolabus prima di ripartire deve accertarsi che gli alunni si siano allontanati dal mezzo

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Cassazione civile: il condocente dello scuolabus prima di ripartire deve accertarsi che gli alunni si siano allontanati dal mezzoBimbo investito dallo scuolabus una volta riconsegnato alla madre, la

responsabilità è del conducente

Un bambino di quattro anni scende dallo scuolabus e muore qualche minuto dopo investito dallo stesso mezzo, dopo essere stato preso in custodia dalla madre. Chi è il responsabile della morte dello scolaro: l’autista o il genitore?
La Cassazione non ha dubbi: è il conducente. L’obiettivo di qualsiasi guidatore di mezzi adibiti al trasporto passeggeri deve infatti essere l’incolumità di passeggeri e pedoni non soltanto durante la marcia, ma anche nel momento immediatamente successivo allo scarico. Il faro è il Codice della strada: una volta condotto a destinazione lo scolaro, l’autista avrebbe dovuto adottare una serie di precauzioni a tutela del piccolo. Situazione che, di fatto, non si è verificata, avendo l’autista dato per scontato che questi si trovasse al sicuro tra le braccia della madre e puntando la propria attenzione esclusivamente sul riavvio del mezzo e sul controllo del traffico.

La sentenza 1106 della Cassazione depositata ieri (18 gennaio) ribalta l’assoluzione intervenuta in appello per l’autista, definendola un «errore di diritto».

In quella sede – era il novembre 2014 – i giudici di Brescia avevano ritenuto evidente che il passaggio del bimbo dal mezzo alle braccia della madre sancisse un passaggio di responsabilità e che la priorità del conducente fosse quella di ripartire. Ma la Suprema Corte non la pensa così.

Il conducente di un veicolo a motore – si legge nella sentenza – ha il dovere giuridico di prevenire anche eventuali scorrettezze da parte dei pedoni, soprattutto bambini, che sono istintivamente imprudenti.

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia, la quale tornerà a valutare la colpa dell’uomo applicando il principio di diritto secondo cui l’autista di uno scuolabus può riprendere la marcia – una volta scesi i passeggeri – solo quando questi si siano portati a debita distanza dal mezzo e non si trovino più in condizioni di interferenza con esso. “Incorre in vizio in iure di sussunzione il giudice di merito che ometta di considerare negligente la condotta di guida del conducente che non si attenga a questo principio”, stigmatizzano i giudici.

Il tema della responsabilità degli studenti minorenni al di fuori del perimetro scolastico, si è fatto ancora più delicato all’indomani della sentenza 21593 del 19 settembre 2017, che ha innescato il dibattito sul tema dell’accompagnamento a scuola. In quel caso autista del bus, Comune e scuola vennero dichiarati corresponsabili per la morte di un bambino investito da un autobus di linea all’uscita da scuola, respingendo il ricorso con cui il ministero dell’Istruzione tentò di smarcarsi dagli obblighi di vigilanza che incombono tra i suoi doveri, argomentando che il punto di raccolta dei bambini all’esterno dell’istituto non rientrasse sotto la giurisdizione della scuola.

Fonte dell’articolo: IlSole24Ore




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