Alunno stappa lo spumante e colpisce la prof, nessun risarcimento dalla scuola

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Alunno stappa lo spumante e colpisce la prof, nessun risarcimento dalla scuolaL’insegnante colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di

spumante aperta da un alunno durante l’orario della lezione

La cassazione ha stabilito che la ricorrente, non ha diritto ad essere risarcita dalla scuola perché non c’è una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, ovvero alcuna violazione degli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge per prevenire infortuni sul lavoro. Lo hanno stabilito i giudici della sezione lavoro della Suprema corte  dichiarando inammissibile il ricorso.

In particolare la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Nel caso in questione, sostengono i giudici,  che: il non proibire l’iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità, e dunque in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un’aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di malterazione per intossicazione alcolica.
La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno (avvicinatosi a breve distanza dall’insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche.

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