Assunzioni per la copertura dei posti residuati ex LSU in esito alla procedura di cui all’articolo 58 articolo 7, decreto legge 133 dell’11luglio 2023. Ultima procedura? Assunzione sui posti residuati degli ex LSU a livello provinciale e a livello nazionale.
Previa procedura selettiva, hanno potuto partecipare all’ultimo bando, purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando, tutti quelli che non sono stati assunti nelle precedenti procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.
Gli uffici scolastici regionali, hanno pubblicato le graduatorie degli aspiranti collaboratori scolastici, coloro che non troveranno posto nelle province richieste, potranno essere assunti dalla graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle selezioni provinciali, dalle quali si potrà assumere una tantum.+
Sono già avviate le procedure di convocazione per le assunzioni in ruolo a livello provinciale e sono stati pubblicati i calendari di nomina.
Le assunzioni per la copertura dei posti, sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis, si effettueranno secondo la procedura dell’articolo 58 comma 5-septies, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né è possibile incrementare il numero di ore lavorative, se non alla presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che si renderanno disponibili in futuro, in seguito a cessazioni a qualsiasi titolo, del personale ex LSU, saranno utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati a tempo parziale, ai sensi assunto ai sensi dell’articolo 58, commi 5-ter e 5-sexies .
È stata istituita una graduatoria nazionale nella quale gli aventi diritto interessati all’assunzione, hanno potuto inserirsi a domanda, i quali, hanno potuto inserirsi in modo del tutto volontario.
All’esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies i posti disponibili, sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine della graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, in favore dei partecipanti con anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia, o che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura prevista, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma.
Nel frattempo i posti disponibili sono stati coperti mediante l’assunzione di supplenti temporanei iscritti nelle graduatorie vigenti.
La procedura selettiva è finalizzata ad assumere sui posti eventualmente residuati, alle dipendenze dello Stato, il personale ex LSU, a decorrere dal 1° settembre 2023.
Il personale ex LSU immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze delle imprese private.
Eventuali risparmi, che residueranno al termine di quest’ultima procedura, rimarranno a disposizione delle scuole e saranno utilizzati per le supplenze brevi.
Che cosa succede a chi non si è inserito nella graduatoria nazionale?
Poniamo l’attenzione e facciamo notare l’articolo 7 commi 4 e 5
L’accettazione del posto conferito da graduatoria nazionale, comporta la decadenza dell’aspirante dalla graduatoria provinciale di provenienza.
La graduatoria nazionale a conclusione delle operazioni d’immissione in ruolo, cesserà di avere efficacia.
Le procedure d’immissioni in ruolo si effettueranno dal primo dicembre 2023, e coloro i quali non troveranno posto nella graduatoria nazionale, nelle province scelte, rimarranno nella graduatoria della propria provincia e potranno essere assunti sui posti che si renderanno disponibili in futuro.
4. I candidati inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo, che non abbiano presentato domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, ovvero che, per esaurimento dei posti conferiti da tale graduatoria per le province richieste, non siano stati destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di collaboratore scolastico, permangono nella graduatoria provinciale.
5. Il personale di cui al comma precedente potrà essere destinatario di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, solo qualora nella provincia di appartenenza si verifichino nuove disponibilità, nell’ambito dei posti di cui all’articolo 58, comma 5-ter del Decreto-Legge e al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-septies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies. In tal caso, l’USR competente per territorio scorrerà la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti divenuti nuovamente disponibili.
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